Codice Civile art. 948


CAPO IV Delle azioni a difesa della proprietà (AZIONE DI RIVENDICAZIONE)
1. Il proprietario può rivendicare la cosa da chiunque la possiede o detiene e può proseguire l' esercizio dell' azione anche se costui, dopo la domanda, ha cessato, per fatto proprio, di possedere o detenere la cosa. In tal caso il convenuto è obbligato a ricuperarla per l' attore a proprie spese, o, in mancanza, a corrispondergliene il valore, oltre a risarcirgli il danno.
2. Il proprietario, se consegue direttamente dal nuovo possessore o detentore la restituzione della cosa, è tenuto a restituire al precedente possessore o detentore la somma ricevuta in luogo di essa.
3. L' azione di rivendicazione non si prescrive, salvi gli effetti dell' acquisto della proprietà da parte di altri per usucapione.

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