Proprietà piena e nuda



Il proprietario, come detto, è titolare del diritto reale tendenzialmente più ampio. Questo non impedisce che, in concreto, a causa dell'esercizio da parte del proprietario della facoltà di disposizione, il diritto possa essere variamente limitato in relazione alla costituzione di concorrenti diritti reali minori parziari. Così il titolare della proprietà può vendere la nuda proprietà e trattenere il diritto di usufrutto vitalizio oppure cedere a due soggetti diversi contestualmente e rispettivamente la nuda proprietà e il diritto di usufrutto (si veda, in quest'ultima ipotesi, per le conseguenze fiscali, la non condivisibile opinione di Cass. Civ. Sez. V, ord. 7154/2021).

Si pensi ancora al proprietario che imponga sul proprio fondo un diritto di usufrutto, una servitù, un'enfiteusi. Nel primo caso il diritto del proprietario, fino a che l'usufrutto dura, si riduce alla pretesa che il titolare di quest'ultimo rispetti la salvezza della destinazione economica della cosa, non alterandola nè pregiudicandola. Le facoltà di godimento sono infatti integralmente riservate all'usufruttuario.

Nell'enfiteusi neppure questo limite esiste, nel senso che l'enfiteuta ha un maggior potere dell'usufruttuario, dovendo tuttavia migliorare il fondo.

A che cosa si riduce la proprietà quando sia gravata da un'enfiteusi? Si parla in queste ipotesi di "proprietà nuda ", vale a dire di un diritto sul quale la compressione esercitata dal concorrente altrui diritto reale minore è tale da impedire al (nudo) proprietario ogni facoltà di godimento, permanendo in capo a questi poteri finalizzati soprattutto a controllare il corretto utilizzo del bene o funzionali a sanzionare condotte contrastanti rispetto a tali obblighi.

Il diritto del proprietario può tornare ad esplicarsi in maniera piena nel caso di cessazione del diritto minore: in virtù dell' elasticità del diritto di proprietà questa verrà ad assumere tutta l'ampiezza delle originarie facoltà pur in difetto di qualsiasi atto di ritrasferimento nota1 .

Note

nota1

Galgano, Diritto Privato, Padova, 1994, p.104 ; Gazzoni, Manuale di Diritto privato, Napoli, 1996, p.237. Il fatto che la mera rinunzia abdicativa all'usufrutto non integri gli estremi di un atto di trasferimento del diritto è circostanza che produce i propri effetti anche a livello tributario. E' stato deciso al riguardo che l'usufruttario il quale aveva acquisito con agevolazioni fiscali di prima casa un immobile non decade dalle agevolazioni di cui aveva precedentemente fruito quando avesse successivamente espresso una siffatta rinunzia proprio in quanto essa possiede una valenza meramente abdicativa e non traslativa (Cass. Civ., Sez. VI, 10249/13).
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Bibliografia

  • GALGANO, Diritto Privato, Padova, 1984
  • GAZZONI, Manuale di diritto privato, Napoli, 2006

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