Cass. civile, sez. VI del 2013 numero 10249 (02/05/2013)




La rinuncia all’usufrutto dell’immobile non fa decadere le agevolazioni fiscali sull’acquisto della prima casa. L’usufrutto non può essere considerato come un atto di trasferimento vero e proprio, ma costituisce un atto abdicativo a cui non può essere collegato alcun effetto decadenziale, non producendo il trasferimento del bene.

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