Oggetto della proprietà



Il diritto di proprietà si riferisce sia ai beni materiali (cose) sia ai beni immateriali . In quest'ultimo caso si atteggia in modo peculiare, come si vedrà analizzando specificamente il tema. Le persone , come è evidente, nei moderni ordinamenti non possono invece formare oggetto né di proprietà, né di ulteriori diritti aventi carattere patrimoniale.

Fra le "cose" possono formare oggetto del diritto di proprietà tutte quelle che sono idonee ad essere oggetto di diritto: si tratta di tutte le cose mobili ed immobili, ad eccezione dei beni demaniali nota1 (artt. 822 e ss. cod.civ.). Non si tratta tuttavia di un'inidoneità correlata alla natura dell'oggetto, bensì dell'incompatibilità tra diritto di proprietà e bene siccome appartenente al demanio di un determinato ente pubblico territoriale. L'impedimento è tale che, proprio in considerazione di questo aspetto, potrebbe cessare in dipendenza della c.d. sdemanializzazione della cosa.

A questo punto potrebbe venire in gioco una disamina delle varie categorie di cose: la distinzione avrebbe infatti a che fare sia con il regime giuridico al quale esse sono sottoposte sia con l'analisi dell'oggetto del rapporto e della relazione giuridica. In questa sede non si può fare a meno di far cenno della fondamentale distinzione tra cose mobili ed immobili e, tra queste ultime, la differenziazione tra fondi rurali o rustici e fondi urbani. Relativamente ad entrambi è possibile parlare di suolo e di superficie, intendendosi, con quest'ultima espressione, sia il soprasuolo sia il sottosuolo. Con riferimento ai termini " suolo ", "sottosuolo" e "superficie" occorre precisare che:

  1. il "suolo" è la parte della superficie della terra estesa in senso orizzontale a contatto con l'aria. Verticalmente essa non ha estensione, nel senso che immediatamente al di sopra di esso si pone la colonna d'aria sovrastante;
  2. al di sotto del suolo è posto il "sottosuolo", che consiste nella continuazione del "suolo" verticalmente in senso discendente fino al centro della terra;
  3. per " superficie " si intende invece tutto ciò che per natura (germinazione spontanea) o per opera dell'uomo (piantagione, edificazione) è posto o emerge dal suolo. Essa può essere autonomamente apprezzabile come diritto a sè rispetto a quello che si vanta sul suolo. Ordinariamente "suolo", "sottosuolo" e "superficie" non vengono in esame separatamente, consistendo nell'unitario diritto di proprietà sul fondo.

Essi possono tuttavia esser oggetto di atti di disposizione in forza dei quali questa unitarietà viene a scindersi nell'oggetto di più diritti, ciascuno attribuito ad un soggetto distinto. Si pensi ad un terreno sul quale può insistere partitamente il diritto di proprietà di Tizio, il diritto di superficie di Caio, consistente nella possibilità di fare e di mantenere la proprietà di un edificio per anni trenta, nonchè il diritto di superficie di Mevio, consistente a propria volta nella possibilità di fare e mantenere una rimessa interrata nel sottosuolo del medesimo fondo. Si può dunque configurare una "proprietà del suolo", una proprietà separata del sottosuolo e una proprietà separata della superficie (proprietà superficiaria tanto nel secondo quanto nel terzo caso).

Le caratteristiche della proprietà separata (tanto del sotto quanto del soprasuolo) saranno oggetto di autonome specifiche considerazioni: ciò che giova fin da ora rilevare è che questi diritti autonomi hanno ad oggetto una cosa apparentemente unitaria, tuttavia passibile di partizioni giuridicamente rilevanti.

Il diritto di proprietà assume una forma speciale quando ha ad oggetto un bene immateriale (si vedano marchi, invenzioni, etc.): si parla anche di " proprietà immateriale " per evocare quanto tutelato dal " diritto di autore" e dal "diritto di brevetto" per le invenzioni industriali.

Note

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Parte della dottrina, fra cui Bianca, Diritto civile, vol. VI, Milano, 1999, p.190, ritiene si possa usare la nozione di proprietà anche in riferimento ai beni facenti parte del demanio. Questa opinione viene giustificata in base al fatto che l'Amministrazione esercita su tali beni poteri, fra cui quello di utilizzo e disposizione, azioni e rimedi che corrispondono al contenuto della proprietà. Al contrario, occorre sottolineare che il demanio esplica una funzione pubblica, relativamente alla quale lo Stato non ha potere di disposizione, potendo solamente operare un utilizzo volto al perseguimento degli interessi e delle esigenze della collettività. Cfr. Galgano, Diritto privato, Padova, 1994, p.115.
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Bibliografia

  • BIANCA, Diritto Civile, Milano, VI, 1999


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