La mera rinunzia abdicativa all’usufrutto di un immobile non implica decadenza delle agevolazioni fiscali sull’acquisto della prima casa. (Cass. Civ., Sez. VI, sent. n. 10249 del 2 maggio 2013)
La rinuncia all’usufrutto dell’immobile non fa decadere le agevolazioni fiscali sull’acquisto della prima casa. L’usufrutto non può essere considerato come un atto di trasferimento vero e proprio, ma costituisce un atto abdicativo a cui non può essere collegato alcun effetto decadenziale, non producendo il trasferimento del bene.