La mera rinunzia abdicativa all’usufrutto di un immobile non implica decadenza delle agevolazioni fiscali sull’acquisto della prima casa. (Cass. Civ., Sez. VI, sent. n. 10249 del 2 maggio 2013)

La rinuncia all’usufrutto dell’immobile non fa decadere le agevolazioni fiscali sull’acquisto della prima casa. L’usufrutto non può essere considerato come un atto di trasferimento vero e proprio, ma costituisce un atto abdicativo a cui non può essere collegato alcun effetto decadenziale, non producendo il trasferimento del bene.

Commento

(di Daniele Minussi)
Va precisato che, nella specie, l'usufruttuario (tale al tempo dell'acquisto del bene) aveva fruito delle agevolazioni di prima casa. Quid juris nel caso di rinunzia all'usufrutto? E' stato deciso che la natura meramente abdicativa dell'atto non determina la decadenza dalle agevolazioni, non sostanziandosi in un atto di trasferimento del diritto reale. Giova rilevare che, dal punto di vista fiscale, la rinunzia viene equiparata ad una vendita, come tale soggetta ad imposta di registro proporzionale in base al valore del diritto oggetto di trasferimento, "fingendosi" per l'appunto una vicenda traslativa in effetti civilisticamente inesistente. La dinamica di espansione del diritto di nuda proprietà in proprietà piena infatti non segue rispetto ad una cessione dell'usufrutto, bensì in conseguenza del principio dell'elasticità del diritto di proprietà che, una volta estintosi l'usufrutto, si espande.

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