Il contenuto del diritto di proprietà



L'art. 832 cod.civ. afferma, in relazione al contenuto del diritto di proprietà, che "il proprietario ha diritto di godere e disporre delle cose in modo pieno ed esclusivo, entro i limiti e con l'osservanza degli obblighi stabiliti dall' ordinamento giuridico".

Il successivo art. 834 cod.civ. ribadisce che "nessuno può essere privato in tutto o in parte dei beni di sua proprietà", anche se si affretta a specificare che tale privazione può intervenire "per causa di pubblico interesse, legalmente dichiarata e contro il pagamento di una giusta indennità" alludendo, con questa locuzione, agli atti ablativi in genere aventi natura espropriativa.

Secondo l'opinione tradizionale nota1 la proprietà privata, in quanto espressione della libertà individuale, sarebbe quasi un diritto innato, ex se esistente in natura. Proprio perchè tale, esso potrebbe esser compresso dai poteri pubblici soltanto eccezionalmente.

Di notevole rilievo relativamente a questo aspetto possono esser considerati i riferimenti contenuti nella Costituzione repubblicana del 1948. La proprietà non viene più dichiarata inviolabile o intangibile come si proclamava nell'art. 29 dello Statuto Albertino del 1848 (anche se si deve aggiungere che la stessa norma specificava che, per motivi di interesse pubblico, il proprietario potesse essere tenuto a cedere in tutto o in parte il suo diritto salva una giusta indennità).

Nella Carta costituzionale il diritto di proprietà non solo non viene contemplato nelle norme dedicate ai principi fondamentali (artt. 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10 , 11 e 12 Cost.), ma non è previsto neppure tra i "diritti di libertà " nota2 .

Esso viene trattato nell'ambito del titolo relativo ai "rapporti economici ". A questo proposito l'art. 42 Cost., dopo aver premesso che la proprietà è pubblica o privata, afferma che la proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge, che ne determina i modi di acquisto, di godimento e i limiti, allo scopo di assicurarne la funzione sociale e di renderla accessibile a tutti.

Per quanto attiene alla possibilità di porre in essere atti a contenuto ablativo, la norma infine prevede che "La proprietà privata può essere, nei casi preveduti dalla legge, e salvo indennizzo, espropriata per motivi d'interesse generale."

L'espropriabilità del diritto di proprietà non rappresenta certamente una novità, corrispondendo ad una non recente esigenza di contemperamento tra interessi pubblici e privati che, come visto, già trovava spazio nello Statuto Albertino. Ciò che invece costituisce disposizione di non agevole interpretazione, soprattutto in riferimento alla concreta esplicitazione di quanto prevede, è quella che tende ad assicurare alla proprietà una funzione di carattere sociale.L'art. 42 cost. in questo senso espressamente impone al legislatore ordinario di piegare il diritto di proprietà ad una generica funzione sociale e di renderlo accessibile a tutti, con una dichiarazione programmatica che sottopone l'interesse individuale a quello generale e collettivo.

Occorre interrogarsi sul significato del riferimento alla funzione come concetto riferito ad un diritto soggettivo. Se vale la definizione di diritto soggettivo come quella di un potere conferito dall'ordinamento per la realizzazione di un interesse del titolare, è immediatamente evidente che la nozione stessa di funzione rischia di palesarsi come incongruente. Se con il termine funzione si intende infatti alludere all'estrinsecazione di un potere per il perseguimento di un interesse esterno, ulteriore rispetto a quello del titolare del potere stesso, una siffatta configurazione sembrerebbe incompatibile con la situazione giuridica corrispondente al diritto soggettivo, essendo piuttosto affine alla potestà.

La potestà assicura infatti a colui che ne è titolare poteri che non sono a costui attribuiti allo scopo di perseguire la realizzazione di interessi propri, bensì al fine di assicurare tutela ad un interesse altrui: in questo precisamente consiste la funzionalizzazione nota3 .

Come rendere compatibile il diritto di proprietà, che corrisponde alla situazione giuridica soggettiva attiva per antonomasia più ampia e importante con l'enunciazione di una funzione sociale, apparentemente così contrastante con l'intima struttura del diritto soggettivo?

Innanzitutto occorre osservare che l'enunciazione contenuta nell'art. 42 cost secondo la quale "la proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge " implica non solo l'impossibilità da parte del legislatore ordinario di sopprimere la proprietà privata, ma anche l'assoluta contrarietà al disposto costituzionale di una trasformazione del sistema in un ordinamento di matrice collettivistica nota4 .

E' tuttavia possibile che il legislatore possa avocare determinate categorie di beni alla mano pubblica, sottraendole in maniera assoluta alla proprietà privata (si pensi ai prodotti minerari).

L'art. 43 cost. prevede a tal proposito che determinate imprese o categorie di imprese che si riferiscano a servizi pubblici essenziali o a fonti di energia o a situazioni di monopolio aventi carattere di preminente interesse generale possano essere espropriate. Un esempio di come si può procedere in questo senso è costituito dalla nazionalizzazione operata nel 1962 delle imprese elettriche ed alla costituzione di un ente pubblico (l'ENEL) destinato a produrre e distribuire l'energia elettrica.Giova tuttavia notare che recentemente sta avvenendo il fenomeno inverso, essendo stato varato ed in una qualche misura attuato un assai vasto programma di privatizzazione delle imprese e delle società in mano pubblica, tra le quali proprio l'ENEL, percorrendo una via esattamente inversa rispetto a quella assunta in precedenza.

Ciò vale a porre in evidenza la latitudine del dettato costituzionale in tema di proprietà privata e della funzione che questa deve svolgere: quello che conta realmente è la conformazione concreta che la legislazione ordinaria e la normativa regolamentare vengono ad attribuire alla proprietà e specificamente a ciascuno dei beni oggetto del diritto, delle cose sulle quali il diritto può essere esercitatonota5 .

A questo proposito una parte della dottrina è giunta a negare che possa darsi una configurazione generale del diritto di proprietà, ponendo in luce non tanto l'esistenza della proprietà come unitaria quanto delle proprietà, di più diritti di proprietà, ciascuno connotato da caratteristiche proprie dipendenti dal tipo di bene che ne costituisce l'oggetto e dalla normativa che lo riguarda nota6 .

Si pensi ai beni culturali ed artistici, assoggettati ad una disciplina autonoma, a beni economicamente e socialmente rilevanti quali gli immobili, con speciale riferimento ai terreni edificatori. Forse che Tizio, proprietario di un terreno, può iniziare a costruire su esso un fabbricato senza munirsi preventivamente delle concessioni edilizie per legge richieste? Si può dire che la facoltà di costruire sul proprio terreno sia essenziale e debba far necessariamente parte del contenuto del diritto di proprietà?

Quello che conta è, in definitiva, la conformazione del diritto di proprietà, la forma che viene ad assumere in relazione ad un certo tipo di bene nota7 .

Si evidenzia sul tema anche un problema che scaturisce da considerazioni inverse rispetto a quelle svolte. Ci si può infatti domandare se la garanzia costituzionale riguardi anche il contenuto della proprietà privata, intesa come un minimum di facoltà, in difetto delle quali la proprietà non potrebbe dirsi più tale. L'aspetto appena accennato è stato sviluppato dagli interpreti nota8 proprio con riferimento al tema della c.d. "espropriazione larvata", espressione che designa atti amministrativi che, sia pure sotto diversa forma, posseggono natura sostanzialmente espropriativa.

Venendo al contenuto concreto della proprietà è il caso di ribadire nuovamente che, ai sensi dell'art. 832 cod. civ , il proprietario "ha diritto di godere e disporre delle cose in modo pieno ed esclusivo" nota9.

Secondo questa definizione, il diritto del proprietario sarebbe contraddistinto dalla sua assolutezza (sulla quale meglio si dirà in seguito) e dall' esclusività , comportando il divieto di ogni ingerenza da parte di altri soggetti relativamente alle modalità di utilizzo del bene.

Tuttavia caratteri quali quelli accennati sono odiernamente accettabili solamente in relazione alle cose di carattere strettamente personale; per gli altri beni aventi maggiore importanza, una rilevanza che trascende il singolo, sono prospettabili varie limitazioni ed obblighi, come emerge dalla lettura dello stesso art. 832 cod.civ.. Il contrasto tra potere tendenzialmente pieno di godere e di disporre e limitazioni introdotte dalla legge viene composto qualificando come eccezionale ogni intervento limitativo dei poteri del proprietario che potrebbero riespandersi automaticamente non appena cessata la causa di limitazione.

Il riferimento effettuato dalla Costituzione alla funzione sociale della proprietà vale proprio a puntualizzare il fine degli interventi che il legislatore di volta in volta assume circa la concreta conformazione e regolamentazione del diritto sulle varie cose.

Tornando alle facoltà di godimento e di disposizione in discorso, al proprietario vanno riconosciuti:
  1. il diritto di " godere ", vale a dire di decidere tempi e modi di fruizione della cosa, sia pure, come detto, con i limiti determinati caso per caso dalla legge in relazione alla normativa concernente il bene specifico (es.: un'area edificabile, un terreno boschivo avente natura agricola, i prodotti delle miniere, i beni artistici e culturali etc.). Si parla inoltre dell'esclusività come di una qualificazione che contrassegna il godimento della res oggetto del diritto. Occorre a tal proposito ribadire che se essa viene collegata al c.d. jus excludendi alios, cioè al diritto di tenere i terzi lontani dalla sfera di fruizione del bene, non costituisce un elemento strutturale del diritto. Questo aspetto non è altro se non il riflesso del dovere generico di astensione dal ledere il diritto facente capo ai terzi nota10. Il detto carattere è connesso a situazioni patologiche di lesione del diritto assoluto che non riguardano a rigore l'esercizio, l'aspetto per così dire fisiologico della situazione soggettiva;
  2. il potere di disposizione che implica invece la possibilità di trasferire in tutto o in parte ad altri il diritto di proprietà . Il titolare potrà pertanto alienare il proprio diritto ovvero disporne parzialmente, costituendo diritti parziari sia di godimento (usufrutto, abitazione), sia di garanzia (ipoteca) ovvero farne oggetto di rapporti obbligatori (stipulare una locazione). Il potere di disposizione in quanto tale non vale a contrassegnare esclusivamente la proprietà, essendo usualmente connesso a qualsiasi diritto, con la sola eccezione dei diritti c.d. indisponibili. Il diritto di proprietà possiede inoltre le seguenti caratteristiche:
  3. l'imprescrittibilità (che si ritrae dall'art. 948 , comma III, cod.civ. norma che prevede l'imprescrittibilità dell'azione di rivendicazione). Ciò deriva dal fatto che il diritto di proprietà, stante la propria assolutezza, non vive nell'ambito di un rapporto nota11 . A vantaggio di quale soggetto si produrrebbero gli effetti della prescrizione? Quando si pongono problematiche di conflitto con interessi di altri soggetti (si pensi a Tizio che occupi sine titulo il fondo di Caio) si porrà eventualmente la questione dell'intervenuta usucapione;
  4. la perpetuità . Pur dovendosi registrare l'opinione tradizionale, secondo la quale una proprietà temporanea sarebbe una nozione contraddittoria (dovendo un diritto al quale fosse apposto un termine finale di durata esser qualificato come un diritto avente natura parziale) occorrerà sottoporre ad analisi del tema della c.d. proprietà temporanea; Il contenuto del diritto di proprietà è dunque definibile come il diritto reale che assicura il potere di godimento connotato dalle più ampie facoltà, compatibilmente con la concreta disciplina normativa che si riferisce alla cosa sulla quale insiste il diritto nota12, potere di godimento attribuito ad un soggetto sopra un determinato oggetto.

Note

nota1

A riguardo, in via del tutto generale, si veda Comporti, in Riv. dir. civ., I, 1984 e Levy , Histoire de la propriété, Paris, 1972, p.92, il quale mostra come tale concetto fosse sostenuto dai compilatori del Codice Napoleonico. Ancora prima Pufendorf, nella sua opera del 1672, Elementorum jurisprudentiae universalis libri duo, definiva la proprietà un diritto naturale, concesso da Dio.
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nota2

Al contrario si può notare come ci siano altre Costituzioni, come quella francese e tedesca, nelle quali la proprietà è inserita fra i diritti fondamentali.
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nota3

Cfr. Bianca , Diritto Civile, vol. VI, Milano, 1999, p.174: dopo aver senz'altro negato che si possa parlare di funzionalizzazione della proprietà privata, afferma che possono ben coesistere limitazioni pubblicistiche e diritto del singolo proprietario.
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nota4

Una norma che preveda l'abolizione della proprietà sarebbe certamente incostituzionale. Al riguardo, tra gli altri, Giannini, Basi costituzionali della proprietà privata, in Politica del Diritto, 1973, p.458 e Barbero, Il sistema del diritto Privato, Torino, 1993, p.470.
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nota5

V'è chi ha correttamente osservato (Costantino , La proprietà in generale. Il diritto di proprietà, in Trattato di diritto privato, diretto da Rescigno, Torino, 1982, p.210) come sia enormemente vasto e complesso il quadro delle determinazioni legali dei modi di uso e di circolazione dei beni economici.
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nota6

Sostenitori di questa tesi sono, tra gli altri, il Pugliatti, La proprietà nel nuovo diritto, Milano, 1964, p. 298 e il Rodotà , Il terribile diritto. Studi sulla proprietà privata, Bologna, 1990, p.53.
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nota7

Sostengono l'unicità dell'istituto della proprietà, nel quale i singoli beni ricevono una regolamentazione differente senza peraltro intaccare l'identità del diritto Perlingieri, Introduzione alla problematica della "proprietà", Camerino, 1971, p.135; Maiorca, in Stato e diritto, 1942, III, p.251, e Bianca, cit., p.167.
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nota8

V., tra gli altri, Baldassarre, Proprietà I) Diritto costituzionale, in Enc. giur. Treccani, XXIV, 1991, p.180
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nota9

Per Costantino, cit., p.217, si tratta di una norma di rinvio "che induce l'interprete a trovare da sé i principi che determinano il contenuto del diritto di godere del proprietario"
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nota10

Già secondo Celso non potevano coesistere due proprietà o due possessi in solido: " ait duorum quidem in solidum dominium vel possessionem esse non posse ". Ulpiano, XXVIII ad Edictum, in D. 13.6.5.15.
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nota11

Qualche studioso, fra cui il Troisi, La prescrizione come procedimento, Napoli, 1980, p.135, ha avanzato l'ipotesi che il diritto di proprietà sia prescrittibile in quanto deve essere esercitato in funzione delle esigenze di solidarietà sociale: se il proprietario lasciasse le cose inutilizzate, le sottrarrebbe a questa funzione. Al contrario, fra tutti, vi è chi (Torrente- Schlesinger, Manuale di Diritto Privato, Milano, 1985, p.150) da conto del fatto che il non uso è un'espressione della libertà del proprietario. Inoltre la prescrizione per non uso non recherebbe beneficio ad alcuno, quando invece l'istituto della prescrizione ha sempre come finalità il soddisfacimento di un interesse riconducibile ad un soggetto determinato.
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nota12

Cfr. Bartolo da Sassoferrato, In Primam Digesti Novi Partem, ad 1. 41.1.17, in Commentaria, V, Venetiis, 1615, f. 84, secondo il quale la proprietà era " ius de re corporali perfecte disponendi nisi lege prohibeatur ".
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Bibliografia

  • ALBANO, Le limitazioni legali della proprietà, Tratt. Rescigno, VII, 1982
  • ALBANO, voce Distanze tra costruzioni, N.mo Dig. it.
  • ALBANO, voce Fossi e canali, N.mo Dig. it.
  • ALPA - BESSONE, Il privato e l’espropriazione - materiali raccolti da Guido Alpa e Mario Bessone, Milano, 1980
  • ALPA - BESSONE, Poteri dei privati e statuto della proprietà, Padova, 1980
  • ASTUTI, voce Acque private, Enc. dir.
  • BAGNULO, Le acque pubbliche nella giurisprudenza, Padova, 1973
  • BALDASSARRE, voce Proprietà I) Diritto costituzionale, Enc. giur. Treccani, XXIV, 1991
  • BALZARINI, voce Specificazione: diritto romano, N.mo Dig. it., XVII
  • BARASSI, Proprietà e comproprietà, Milano, 1951
  • BARBERO, La legittimazione ad agire in confessoria e negatoria servitutis, Milano, 1950
  • BARTOLO DA SASSOFERRATO, Primam Digesti Novi Partem, Venetiis, Commentaria, V, 1615
  • BARTOLOMEI, L’espropriazione nel diritto pubblico, Parte generale, Milano, 1965
  • BARUCCHI, Jus aedificandi e proprietà dei suoli, Torino, 1976
  • BIANCA, Diritto Civile, Milano, VI, 1999
  • BIONE, Regolamento di confini (dir. vig.), N.mo Dig. it., XV
  • BRANCA, voce Accessione, Enc. dir., I
  • BUCCISANO, L’invenzione di cose perdute, Milano, 1963
  • BUCCISANO, Specificazione, Enc. dir., XLIII
  • CANTARANO, Piantagioni e siepi, NDI, V
  • CARPINO, L’acquisto coattivo dei diritti reali, Napoli, 1977
  • CARUGNO, L’espropriazione per pubblica utilità, Milano, 1962
  • CARULLO, L’edificabilità dei suoli, Padova, 1983
  • CAVALLI, Stillicidio, NDI, XVIII
  • CENDON, Proprietà, riserva e occupazione, Camerino, 1977
  • CICALA, La tutela dell’ambiente nel diritto amministrativo, penale e civile, Torino, 1976
  • COMPORTI, Riv. dir. Civ, I, 1984
  • CONTURSI LISI, Distanze legali, Enc. dir, XIII, 1964
  • COSTANTINO, La proprietà in generale.Il diritto di proprietà, Torino, Trattato di diritto privato, 1982
  • COSTANTINO, Sfruttamento delle acque e tutela giuridica, Napoli, 1975
  • CUTRERA, Concessione edilizia e pianificazione urbanistica, Milano, 1977
  • D’AVANZO, Sottosuolo, NDI, XVII
  • DELL’AQUILA, L’acquisto della proprietà per accessione, unione, commistione e specificazione, Milano, 1979
  • DI RENZO, La requisizione d’urgenza, Bari, 1970
  • DONISI, Abusivismo edilizio e invalidità negoziale, Napoli, 1986
  • FABBRINI, Usucapione, NDI, XX
  • FLUMENE, Contributo alla teoria del divieto degli atti emulativi, Sassari, 1930
  • FRAGOLA, Urbanistica ed edilizia, Padova, 1972
  • GALLONI, Il rapporto giuridico di bonifica, Milano, 1964
  • GAMBARO, Il diritto di proprietà, Milano, 1955
  • GAMBARO, Jus aedificandi e nozione civilistica della proprietà, Milano, 1975
  • GAMBARO, La proprietà edilizia, Trattato Rescigno, VII, 1982
  • GIANNINI, Basi costituzionali della proprietà privata, Politica del Diritto, 1973
  • GIORGIANNI, Il negozio d’accertamento, Milano, 1939
  • GIRINO, Occupazione, NDI, XI
  • IANNELLI, Le violazioni edilizie, amministrative, civili e penali, Milano, 1977
  • LANDI, L’espropriazione per pubblica utilità, Milano, 1984
  • LANDI, Rassegna di giurisprudenza sull’espropriazione per pubblica utilità, Milano, 1955
  • LEVI, La proprietà immobiliare nella giurisprudenza, Padova, 1973
  • LEVY, Histoire de la propriété, Paris, 1972
  • LOJACONO, Gli atti di immissione. Considerazioni di diritto privato, Milano, I, 1972
  • LOSCHIAVO, Diritto edilizio, Milano, 1967
  • MAIORCA, Commistione, NDI, III
  • MAIORCA, Lo spazio e i limiti della proprietà fondiaria, Torino, 1934
  • MAIORCA, Stato e diritto, III, 1942
  • MAIORCA, Unione, NDI, II
  • MASI, Denunzia di nuova opera e di danno temuto, Tratt. Rescigno, VIII, 1982
  • MAZZARESE, Invenzione, Enc. giur. Treccani, XVII, 1990
  • MAZZONI, Atti emulativi, utilità sociale e abuso del diritto, Riv. dir.civ., 1969
  • MAZZONI, La proprietà: procedimento. Pianificazione del territorio e disciplina della proprietà, Milano, 1975
  • MENEGUS, La proprietà edilizia, Feltre, 1970
  • MONTEL, Cosa ritrovata, NDI, IV
  • NAPPI, Le regole proprietarie e la teoria delle immissioni, Napoli, 1986
  • NATOLI, La proprietà, Milano, 1976
  • NUZZO, Utilità sociale e autonomia privata, Milano, 1974
  • ONDEI, L’edilizia urbana nella giurisprudenza, Padova, 1968
  • PALERMO, Espropriazione per pubblica utilità e provvedimenti d’urgenza, Roma, 1971
  • PIGA, Commistione e unione, Enc. dir., VII
  • PREDIERI, Urbanistica, tutela del paesaggio, espropriazione, Milano, 1969
  • PROCIDA MIRABELLI, Immissioni e rapporto proprietario, Napoli, 1984
  • PUFENDORF, Elementorum jurisprudentiae universalis libri duo, 1672
  • PUGLIATTI, La proprietà nel nuovo diritto, Milano, 1964
  • RESCIGNO, Per uno studio sulla proprietà, Riv. dir.civ, 1972
  • RODOTA', Il terribile diritto. Studi sulla proprietà privata, Bologna, 1990
  • ROSSANO, L’espropriazione per pubblica utilità, Torino, I, 1964
  • RUPERTO, L’usucapione, Milano, 1992
  • SACCO, La proprietà, Torino, 1968
  • SAITTA, La retrocessione dei beni espropriati, Milano, 1974
  • SALVI, Le immissioni industriali, Milano, 1979
  • SAMPIETRO – MAZZONE, Nuovo regime delle espropriazioni, Roma, 1976
  • SORACE, Espropriazione della proprietà e misura dell’indennizzo, Milano, I, 1974
  • STORELLI,, Le espropriazioni per causa di pubblica utilità, Feltre, 1976
  • TARELLO, La disciplina costituzionale della proprietà: lezioni introduttive, Genova, 1973
  • TORRENTE, Emulazione (diritto civile), N.sso Dig.it, VI
  • TRABUCCHI, Occupazione, Enc. dir, XXIX, 1979
  • TROISI, La prescrizione come procedimento, Napoli, 1980
  • VERBARI, La dichiarazione di pubblico interesse, Milano, 1974
  • VOCI, Modi di acquisto della proprietà, Milano, 1952

Prassi collegate

  • Studio 2007/5-A, La Legge cinese sul diritto di proprietà
  • Studio n. 1/2005/T, L'imprenditore agricolo: la disciplina Iva delle cessioni dei terreni edificabili

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