Cass. civile, sez. II del 1985 numero 3718 (21/06/1985)


Qualora, fra i promotori di una società per azioni ed il sottoscrittore di una quota del capitale di essa, intervenga un accordo, con il quale quest'ultimo si impegni ad eseguire determinate opere in favore della società medesima, con compenso da portarsi in detrazione del debito derivante dalla sottoscrizione delle azioni, la mancata approvazione di tale accordo da parte della competente assemblea dei sottoscrittori comporta la caducazione anche del suddetto debito del sottoscrittore, ove risulti che l'accordo medesimo configuri l'accettazione di un conferimento in natura, mediante le opere da eseguire e costituisca, pertanto, non un autonomo e distinto negozio, ma un atto del complessivo procedimento di costituzione della società.

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