E' necessario che l'erede beneficiato il quale proceda alla liquidazione concorsuale, anzitutto ponga in essere l'attività di cui al II comma dell'
art.498 cod.civ. . Egli dunque deve, entro un mese (termine perentorio: cfr. Cass. Civ., Sez. II,
30247/2019) a far tempo dalla notificazione dell'opposizione da parte dei creditori o dei legatari (oppure in un qualsiasi momento precedente agli atti di liquidazione, qualora la scelta di procedere alla liquidazione concorsuale sia riconducibile all'erede), a mezzo di un notaio del luogo dell'aperta successione,
invitare i creditori e i legatari a presentare, entro un termine stabilito dal notaio stesso e non inferiore a giorni trenta, le dichiarazioni di credito. Questo invito è spedito per raccomandata ai creditori e ai legatari dei quali è noto il domicilio o la residenza ed è pubblicato nel foglio degli annunzi legali della provincia (ora abolito ai sensi dell'
art.31 della Legge 340/00). Giova osservare che l'invio di tale dichiarazione da parte del creditore non possiede l'effetto di interrompere il termine prescrizionale (Cass. Civ., Sez. II,
12950/2017).
Ai sensi dell'
art.499 cod.civ. , una volta scaduto il termine entro il quale devono presentarsi le dichiarazioni di credito,
l'erede provvede, con l'assistenza del notaio, a liquidare le attività ereditarie facendosi autorizzare alle alienazioni necessarie. Se l'alienazione ha per oggetto beni sottoposti a privilegio o a ipoteca, i privilegi non si estinguono e le ipoteche non possono essere cancellate sino a che l'acquirente non depositi il prezzo nel modo stabilito dal giudice o non provveda al pagamento dei creditori collocati nello stato di graduazione previsto dal II comma della norma in esame. Tale effetto estintivo relativamente alle garanzie, una volta esaurita la procedura, permane anche quando venisse accertata l'insussistenza delle condizioni per l'accettazione beneficiata ovvero la decadenza dal beneficio ( Cass. Civ. Sez. I,
2674/75 ). La mancata presentazione della dichiarazione di credito evidentemente impedisce al creditore di far valere il proprio diritto nei confronti dell'asse. Tuttavia essa non pregiudica l'eventuale compensazione (la cui operatività è automatica) con il debito che lo stesso soggetto avesse verso l'eredità ( Cass. Civ. Sez. III,
1532/75 ).
Il II comma dell'art.
499 cod.civ. prescrive che a questo punto
venga creato dall'erede, sempre con l'assistenza del notaio, lo stato di graduazione. La legge prevede chiaramente l'ordine di preferenza dei soggetti interessati alla liquidazione:
a) i creditori sono collocati secondo i rispettivi diritti di prelazione, essendo preferiti ai legatari;
b) tra i creditori non aventi diritto a prelazione, l'attivo ereditario è ripartito in proporzione dei rispettivi crediti;
c) il legato di cosa specifica costituisce una sorta di titolo di prelazione tra legatari. Infatti se, allo scopo di soddisfare i creditori, si palesa necessario comprendere nella liquidazione anche l'oggetto di un legato di specie, sulla somma che residua in esito al pagamento dei creditori,
il legatario di specie è preferito agli altri legatari.E' possibile che il procedimento vada per le lunghe: per questo motivo l'art.
500 cod.civ. significativamente dispone che l'autorità giudiziaria, su istanza di alcuno dei creditori o legatari, abbia la possibilità di
assegnare un termine all'erede per liquidare le attività ereditarie e per formare lo stato di graduazione. Tale termine può essere anche prorogato. E' inoltre possibile che, contro tale proroga, sia proposto reclamo da parte dei creditori ereditari. Avverso l'eventuale provvedimento di revoca della proroga sarebbe praticabile il ricorso per Cassazione ex
art.111 Cost. (Cass. Civ. Sez. Unite,
1521/05 ).
Una volta che lo stato di graduazione sia stato formato, il notaio, ai sensi dell'
art.501 cod.civ. ne dà avviso con raccomandata ai creditori e legatari di cui è noto il domicilio o la residenza, provvedendo alla pubblicazione di un estratto dello stato nel foglio degli annunzi legali della provincia (allo scopo di raggiungere anche quei creditori che non fosse stato possibile raggiungere con la raccomandata: cfr. Cass. Civ. Sez. II,
8527/94 . Si noti tuttavia che il F.A.L. è stato soppresso ai sensi del predetto art.
31 della Legge 340/00). La definitività dello stato di graduazione si consegue appena trascorsi senza reclami trenta giorni dalla data di questa pubblicazione
nota1. Quando sia stato proposto reclamo, questo è deciso dal Tribunale, che provvede con sentenza
nota2 . Divenuto definitivo lo stato di graduazione (per decorrenza del termine ovvero in esito al passaggio in giudicato della sentenza che si è pronunziata sui reclami) diviene, ai sensi dell'
art.502 cod.civ. , praticabile il pagamento dei creditori e dei legatari, conformemente alla posizione di ciascuno nell'ambito del detto stato di graduazione. Esso costituisce titolo esecutivo contro l'erede.
Il II comma dell'articolo in esame pone una regola speciale per i crediti sottoposti a condizione, la cui incidenza sulla massa attiva non può conseguentemente reputarsi sicura. La collocazione di essi, stante la riferita situazione di incertezza, non è di impedimento al pagamento dei creditori posteriori. Ciò che occorre è che sia in qualche modo assicurata al creditore sub condicione la solvibilità per il caso in cui, terminata la pendenza, il credito possa dirsi definitivamente sussistente. L'
art.502 cod.civ. a tal proposito prescrive che i detti creditori posteriori (che devono cioè essere posposti nel soddisfacimento al creditore condizionale) debbano prestare cauzione.
Cosa accade se residuino creditori o legatari che non si sono presentati nel corso della procedura? L'
art.502 cod.civ. all'ultimo comma pone la regola secondo la quale essi hanno azione contro l'erede solo nei limiti della somma che residua dopo il pagamento dei creditori e dei legatari collocati nello stato di graduazione. Quest'azione si prescrive in tre anni dal giorno in cui lo stato è divenuto definitivo o è passata in giudicato la sentenza che ha pronunziato sui reclami, salvo che il credito sia anteriormente prescritto.
L'
art.505 cod.civ. assume in considerazione una serie di condotte dell'erede beneficiato non regolari dal punto di vista dell'osservanza della procedura, sanzionando tale comportamento con la decadenza dal beneficio. Un discorso più articolato sul punto non può che essere affrontato in materia di analisi di tale specifico aspetto.
Gli
effetti dell'attivazione della procedura di liquidazione concorsuale sono messi a fuoco dall'art.
506 cod.civ. . Una volta che sia stata e seguita la pubblicazione di cui al III comma dell'art.
498 cod.civ. ,
non possono essere promosse procedure esecutive a istanza dei creditori (permanendo tuttavia per i medesimi la facoltà di intraprendere azioni di condanna o di mero accertamento: cfr. Cass. Civ. Sez. II,
11848/91 ; Cass. Civ. Sez. I,
4428/77 ; in relazione a pretese tributarie cfr. Cass. Civ. Sez. V,
25670/08 ). Le procedure esecutive che fossero eventualmente in corso possono tuttavia essere continuate. In tal caso la parte di prezzo che residua dopo il pagamento dei creditori privilegiati e ipotecari deve essere distribuita in base allo stato di graduazione previsto dall'art.
499 cod.civ. .
Quand'anche il credito non fosse ancora scaduto, sarebbe immediatamente esigibile. Permane il beneficio del termine soltanto quando il credito è munito di garanzia reale su beni la cui alienazione non si renda necessaria ai fini della liquidazione e la garanzia stessa è idonea ad assicurare il soddisfacimento integrale del credito (II comma
art.506 cod.civ. ). A far tempo dalla pubblicazione dell'invito ai creditori di cui al III comma dell'art.
498 cod.civ.
è sospeso il decorso degli interessi dei crediti chirografari. I creditori tuttavia hanno diritto, una volta esaurita la fase della liquidazione, al collocamento degli interessi sugli eventuali residui.
La procedura di liquidazione concorsuale ha termine quando, esaurita la massa attiva dei beni ereditari, sono stati soddisfatti secondo l'ordine di graduazione, in tutto o in parte, i creditori ereditari e, se sia possibile, i legatari. Stante il modo di disporre di cui al III comma dell'
art.502 cod.civ.,
lo stato ereditario dei beni si potrà dire definitivamente venuto meno una volta decorsi tre anni a far tempo da quando sia divenuta definitiva la graduazione nota3. Ciò a differenza di quanto è possibile riscontrare per la liquidazione individuale, a proposito della quale la legge non contempla analoga disposizione.
Note
nota1
Durante la fase di formazione dello stato di graduazione non vi è alcuna possibilità di intervento dei creditori e dei legatari, poiché agli stessi è riservato il diritto di reclamare lo stesso a posteriori, cioè solo dopo la sua formazione: Grosso-Burdese, Le successioni. Parte generale, in Tratt. dir. civ. it., diretto da Vassalli, vol.XII, t.1, Torino, 1977, p.484.
top1nota2
Avverso tale pronunzia sarà possibile interporre appello. Può essere, al riguardo, che uno soltanto dei creditori interessati al mutamento dello stato di graduazione disposto dalla pronunzia di primo grado interponga gravame. In siffatta ipotesi è stato deciso nel senso dell'ammissibilità dell'impugnazione incidentale tardiva proposta da uno dei creditori interessati quando l'altro abbia proposto appello nei termini (Cass. Civ. Sez. II,
3483/81 ).
top2nota3
Esaurita la procedura concorsuale il pagamento ai creditori ereditari ed ai legatari che non si sono presentati dovrà essere effettuato secondo le regole generali della procedura individuale (Ferri, Successioni in generale (Artt. 456-511), in Comm. cod. civ., diretto. da Scialoja-Branca, Bologna-Roma, 1968, p.387), salvo eventuali nuove opposizioni che si ritengono ammissibili (Grosso-Burdese, op.cit., p.488).
top3Bibliografia
- FERRI, Successioni in generale. Art.456 - 511, Bologna Roma, Comm.cod.civ. Scialoja Branca, 1980
- GROSSO-BURDESE, Le successioni. Parte generale, Torino, Tratt.dir.civ. it. diretto da Vassalli, XII - t.1, 1977