Cass. civile, sez. I del 1977 numero 4428 (17/10/1977)


In pendenza del procedimento concorsuale di liquidazione dell'eredità accettata con beneficio d'inventario, il divieto di procedure individuali, posto dall'art. 506 primo comma cod. civ., si riferisce alle procedure "esecutive", e, pertanto, non osta a che i creditori possano promuovere contro l'erede un'autonoma azione, tanto ordinaria quanto monitoria, per ottenere un titolo giudiziale che accerti il debito dell'erede e ne pronunci condanna al relativo pagamento.

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