Accettazione beneficiata. Natura perentoria del termine ex art.498 cod.civ. (Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 30247 del 20 novembre 2019)

Il termine previsto dal II comma dell'art. 498 cod.civ., entro il quale l'erede beneficiato è tenuto ad invitare i creditori e i legatari a presentare le dichiarazioni di credito, è perentorio.

Commento

(di Daniele Minussi)
L'erede beneficiato che procede alla liquidazione concorsuale, deve, ai sensi del II comma dell'art.498 cod.civ. entro un mese a far tempo dalla notificazione dell'opposizione da parte dei creditori o dei legatari (oppure in un qualsiasi momento precedente agli atti di liquidazione, qualora la scelta di procedere alla liquidazione concorsuale sia riconducibile all'erede), a mezzo di un notaio del luogo dell'aperta successione, invitare i creditori e i legatari a presentare, entro un termine stabilito dal notaio stesso e non inferiore a giorni trenta, le dichiarazioni di credito. Secondo la S.C. tale termine possiede natura perentoria e non è in alcun modo prorogabile. Va rilevato come in ogni caso l'invio di tale dichiarazione da parte del creditore non sortisca effetto interruttivo della prescrizione (Cass. Civ., Sez. II, 12950/2017).

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