Poteri di amministrazione dell'esecutore testamentario



Le funzioni dell'esecutore testamentario, disciplinate genericamente dall' art. 703 cod.civ. , sono serventi rispetto alla concreta attuazione delle ultime volontà, che deve essere curata con esattezza da costui. A tal fine l'esecutore, salva la manifestazione di un contrario intento del de cuius, deve amministrare la massa ereditaria, prendendo possesso dei beni che ne fanno parte.

Non è pacifica la natura dell'attività propria dell'ufficio in parola: secondo un'opinione, l'esecutore darebbe corso ad atti aventi funzione semplicemente cautelare. In altre parole l'esecutore potrebbe unicamente agire verso l'erede qualora il medesimo non si attivasse allo scopo di adempiere alle disposizioni testamentarie nota1. Prevale piuttosto l'idea secondo la quale l'esecutore debba amministrare attivamente: egli potrà dunque porre in essere qualsiasi atto di amministrazione necessario per l'adempimento dei legati, per il pagamento dei debiti ereditari e, in genere, per attuare la volontà del defunto nota2. E' precisamente a questa volontà che occorre fare riferimento per delineare i limiti dell'operato dell'esecutore: ordinariamente quest'ultimo curerà l'attuazione di tutte le disposizioni, ma il de cuius può limitare il possesso ed i relativi poteri di amministrazione ad una parte soltanto dell'asse ereditario, come d'altronde può disporre che l'esecutore debba attivarsi solo in relazione ad una o più delle disposizioni testamentarie (si pensi al testatore che, dopo aver nominato alcuni eredi, abbia previsto l'intervento dell'esecutore soltanto allo scopo di adempiere ai legati oppure al fine di meglio assicurare il compimento di una complessa attività a favore di più beneficiati indeterminati a titolo di onere). L'attività dell'esecutore, in sintesi, si sostanzia nel potere di compiere ogni atto avente finalità conservativa, liquidativa, gestionale che sia funzionale al compimento del suo ufficio, che ne costituisce anche il limite. Pertanto egli non potrà attivarsi allo scopo di fare nuove operazioni, come ad esempio acquistare nuove macchine per dar vita ad una nuova linea produttiva nell'azienda caduta in successione, mutare la destinazione di un appartamento in ufficio, etc. nota3.

Ciò premesso, appare evidente che, per lo più, l'attività dell'esecutore consisterà nell'adempiere i legati, nel pagare i debiti ereditari, nel far fronte agli oneri testamentari, nel curare le eventuali disposizioni a favore dell'anima (cfr. l'art. 629 cod. civ. ). In tale ambito potranno essere compiuti atti qualificabili sia come di ordinaria amministrazione, sia di straordinaria amministrazione. Al riguardo, anche se il IV comma dell'art. 703 cod.civ. assume in considerazione soltanto l'alienazione di beni ereditari, non si dubita che la disposizione valga a legittimare il compimento da parte dell'esecutore di ogni ulteriore atto di straordinaria amministrazione nota4 . Si pensi all'acquisizione presso il terzo che ne sia proprietario di una cosa allo scopo di traferirla al legatario ai fini di adempiere ad un legato di cosa altrui ex art. 651 cod.civ. . E' chiaro che, ogniqualvolta l'esecutore debba porre in essere un atto che eccede l'ordinaria amministrazione dovrà preventivamente munirsi dell'autorizzazione giudiziale. Giudice competente è il Tribunale nella cui circoscrizione siasi aperta la successione ai sensi dell'art. 747 cod.proc.civ. . Prima di provvedere l'autorità giudiziaria dovrà sentire gli eredi: al riguardo è sufficiente che, ai sensi del IV comma dell'art. 703 cod.civ. , venga data comunicazione a costoro affinchè possano comparire nel relativo procedimento, senza che l'eventuale loro mancanza sia produttiva di speciali conseguenze (non essendovi alcun parere nè vincolante, nè obbligatorio da acquisire). Occorre da ultimo precisare che non vanno autorizzati quegli atti di straordinaria amministrazione il cui compimento fosse stato previsto dal testatore. Si tratta infatti, semplicemente, di atti esecutivi della volontà di costui nota5. Speciale rilevanza in questo senso acquista la divisione dell'esecutore, fenomeno disciplinato dall'art. cod.civ. 706 che verrà assoggettato a separata disamina.

Note

nota1

Cicu, Il testamento, Milano, 1951, p.248; Contursi-Lisi, L'esecutore testamentario, Padova, 1950, p.128.
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nota2

Gangi, La successione testamentaria nel vigente diritto italiano, vol.II, Milano, 1952, p.551; Azzariti-Martinez, Successioni per causa di morte e donazioni, Padova, 1979, p.601; Talamanca, Successioni testamentarie, in Comm.cod.civ., a cura di Scialoja e Branca, Bologna-Roma, 1978, p.469; Giannattasio, Delle successioni. Successioni testamentarie, in Comm.cod.civ., Libro II, Torino, 1978, p.394.
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nota3

Caramazza, Delle successioni testamentarie, in Comm.teorico-pratico al cod.civ., dir. da De Martino, Novara-Roma, 1982, p.571.
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nota4

Palazzo, Le successioni, t.2, in Tratt.dir.priv., a cura di Iudica e Zatti, Milano, 2000, p.844.
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nota5

In questo senso l'opinione prevalente: cfr. Vicari, L'esecutore testamentario, in Successioni e donazioni, a cura di Rescigno, vol.I, Padova, 1994, p.1333. Contra Cuffaro, Gli esecutori testamentari, in Tratt.dir.priv., dir. da Rescigno, vol.VI, Torino, 1982, p.329, il quale ritiene che la previsione dell'autorizzazione rinvenga fondamento nell'esigenza di tutelare gli interessi degli eredi. Non si potrebbe pertanto da essa mai prescindersi. In contrario si può replicare che l'atto di alienazione rappresenta un atto dovuto. Sottoporre a controllo una volontà di tal genere sarebbe contraddittorio nel nostro sistema orientato al rispetto del volere testamentario.
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Bibliografia

  • CARAMAZZA, Delle successioni testamentarie, artt. 587-712, Roma, Comm. teor-prat. del c.c, dir. da De Martino, 1973
  • CICU, Testamento, Milano, 1951
  • CONTURSI-LISI, L'esecutore testamentario, Padova, 1950
  • CUFFARO, Gli esecutori testamentari, Torino, Trattato di diritto privato, VI, 1982
  • F.S. AZZARITI - MARTINEZ - G.AZZARITI, Successioni per causa di morte e donazioni, Padova, 1979
  • GANGI, La successione testamentaria nel vigente diritto italiano, Milano, 1952
  • GIANNATTASIO, Delle successioni, successioni testamentarie, Torino, Comm.cod.civ., II, 1978
  • PALAZZO, Le successioni, Milano, Tratt.dir.priv. cura Iudica e Zatti , II, 2000
  • TALAMANCA, Successioni testamentarie, Bologna - Roma, Comm.cod.civ. a cura di Scialoja e Branca, 1978
  • VICARI, L'esecutore testamentario, Padova, Successioni e donazioni, I, 1994

Prassi collegate

  • Quesito n. 223-2016/C, Esecutore testamentario e adempimento di legato
  • Quesito n. 163-2014/C, Interpretazione del testamento ed esecutore testamentario

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