Possesso viziato e possesso non viziato



La qualificazione del possesso come viziato o non viziato viene assunta in considerazione dall'art. 1163 cod.civ. ai fini dell'usucapione nonchè dagli artt. 1168 , 1170 cod.civ. in relazione alla proponibilità delle azioni di reintegrazione e manutenzione.

Per quanto attiene all'usucapione è infatti indispensabile, ai fini della produzione dell'effetto acquisitivo, oltre al decorso di una certa misura di tempo, che il possesso non sia viziato (art. 1163 cod.civ.) nota1.

Il rimedio attinente all'azione di reintegrazione è invece approntato con riferimento ad una situazione nella quale qualsiasi possessore viene spogliato violentemente od occultamente, dando così origine ad una situazione possessoria viziata in capo all'autore del fatto (art. 1168 cod.civ.) nota2.

Il rimedio di cui all'azione di manutenzione, è infine concesso non a qualsiasi possessore, bensì soltanto a colui che abbia acquistato il possesso in modo non violento o clandestino (dunque un possesso non viziato), a meno che non sia trascorso un anno dalla cessazione della violenza o della clandestinità. V'è inoltre da notare che l'azione è data, a completamento della tutela offerta dall'azione di reintegrazione, anche contro uno spoglio avvenuto non violentemente o clandestinamente (art. 1170 cod.civ.) nota3.

Che cosa significa, in definitiva, possesso viziato e possesso non viziato?

La situazione possessoria si definisce come non viziata quando il potere di fatto sulla res può dirsi acquisito in modo non violento o clandestino: a tal fine conta il momento in cui è stato instaurato il possesso, indipendentemente dalla condotta successiva del possessore (Cass. Civ. Sez. II, 6030/88 ) nota4.

In linea generale, come si è constatato anche soltanto esaminando superficialmente le precedenti situazioni (usucapione, azione di reintegrazione, azione di manutenzione), la legge appronta una tutela solamente per il possesso non viziato (negando la produzione di effetti acquisitivi, ovvero la legittimazione ad agire quando il possesso è viziato). Fa eccezione l'azione di reintegrazione, nella quale legittimato attivo è qualunque possessore.

La ratio è agevolmente comprensibile: se la legge proteggesse, ai fini dell'usucapione, gli acquisti avvenuti con violenza o clandestinità, ciò significherebbe incoraggiare la violenza e la frode nei rapporti tra i consociatinota5.

Una volta che invece fosse cessata la condotta violenta o clandestina diretta all'apprensione della res, colui che è stato spogliato del relativo possesso può agire per ottenerne la reintegrazione (art. 1168 cod.civ.). Nel caso in cui ciò non avvenisse, vale a dire nel caso in cui lo spogliato non reagisse, il possesso gioverebbe comunque ai fini dell'usucapione: l'art. 1163 cod.civ. sancisce infatti che il possesso, benchè acquistato in modo violento o clandestino, produce l'efficacia predetta dal momento in cui la violenza o clandestinità è cessata nota6.

Altrettanto si deve dire per quanto riguarda la tutela del possesso con riferimento alle condotte di disturbo esercitate da terzi: non può che essere tutelato chi esercita un possesso non viziato. L'eccezione attinente all'azione di reintegrazione o spoglio si spiega agevolmente: non va consentito in nessun modo che i soggetti possano farsi ragione da sè, ricorrendo a sistemi di giustizia privatanota7. Il tema sarà analizzato più approfonditamente in sede di disamina specifica dell'azione di spoglio.

Note

nota1

V. Tazza, in Cod. civ. annotato con la dottrina e la giurisprudenza, a cura di Perlingieri, Torino, 1983, p.624.
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nota2

Si veda, tra gli altri, Protettì, Reintegrazione (azione di), in Enc giur. Treccani.
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nota3

Si tratta del c.d. spoglio semplice. Cfr. Bianca, Diritto civile, vol. VI, Milano, 1999, p.865.
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nota4

Così p.es. Masi, Il possesso, la nuova opera e il danno temuto, in Tratt.dir.priv., diretto da Rescigno, Torino, 1982, p.468; Levoni, Tutela del possesso, I. L'oggetto della tutela e le azioni, Milano, 1979, p.340.
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nota5

Torrente-Schlesinger, Manuale di diritto privato, Milano, 1985, p.385.
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nota6

Cfr. Bigliazzi Geri-Breccia-Busnelli-Natoli, Istituzioni di diritto civile, Genova, 1979, p.414.
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nota7

Si potrà al limite ricorrere all'autotutela solo nel preciso momento dello spoglio violento. Si vedano Barassi, Diritti reali e possesso, II, Il possesso, Milano, 1952, p.353; Montel, Nota minima sul principio dell'autotutela, in Giur. it., I, 1959, p.305.
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Bibliografia

  • BARASSI, Diritti reali e possesso, Milano, 1952
  • BIANCA, Diritto Civile, Milano, VI, 1999
  • LEVONI, Tutela del possesso, I. L'oggetto della tutela e le azioni, Milano, 1979
  • MASI, Il possesso e la denuncia di nuova opera e di danno temuto, Tratt. Rescigno, VIII, 1982
  • MONTEL, Nota minima sul principio dell'autotutela, Giur.it., I, 1959
  • PROTETTI', Reintegrazione (azione di), Enc.giur.Treccani, XXXVI, 1991
  • TAZZA, Torino, Cod. civ. Perlingieri, 1983

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