Codice Civile art. 1170


AZIONE DI MANUTENZIONE
1. Chi è stato molestato nel possesso di un immobile, di un diritto reale sopra un immobile o di un' universalità di mobili può, entro l' anno dalla turbativa, chiedere la manutenzione del possesso medesimo.
2. L' azione è data se il possesso dura da oltre un anno, continuo e non interrotto, e non è stato acquistato violentemente o clandestinamente. Qualora il possesso sia stato acquistato in modo violento o clandestino, l' azione può nondimeno esercitarsi, decorso un anno dal giorno in cui la violenza o la clandestinità è cessata.
3. Anche colui che ha subito uno spoglio non violento o clandestino può chiedere di essere rimesso nel possesso, se ricorrono le condizioni indicate dal comma precedente.

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