Cass. civile, sez. II del 2005 numero 9226 (04/05/2005)


Il possesso o la detenzione possono essere conservati solo animo, purché il possessore abbia la possibilità di ripristinare il contatto materiale con la cosa quando lo voglia, con la conseguenza che quando questa possibilità sia di fatto preclusa da altri o da una obiettiva mutata situazione dei luoghi, il solo elemento intenzionale non è sufficiente per la conservazione del possesso (o della detenzione), che si perde nel momento in cui è venuta meno l'effettiva disponibilità della cosa.

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