Cass. Civ., sez. II, n. 9226/2005. Irrilevanza del possesso e della detenzione solo animo quando è venuta meno la disponibilità della cosa.

Il possesso o la detenzione possono essere conservati solo animo, purché il possessore abbia la possibilità di ripristinare il contatto materiale con la cosa quando lo voglia, con la conseguenza che quando questa possibilità sia di fatto preclusa da altri o da una obiettiva mutata situazione dei luoghi, il solo elemento intenzionale non è sufficiente per la conservazione del possesso (o della detenzione), che si perde nel momento in cui è venuta meno l'effettiva disponibilità della cosa.

Commento

Il possesso mediato (solo animo) per essere veramente tale deve permettere al possessore di poter in ogni tempo, sol che lo voglia, ripristinare la relazione materiale con la cosa, dovendosi diversamente concludere nel senso del venir meno della situazione possessoria.

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