Il coerede convenuto per il pagamento del debito ereditario ha l’onere di indicare al creditore la propria condizione di coobbligato passivo entro i limiti della quota spettantegli, altrimenti soggiacendo alla regola generale della solidarietà passiva. (Cass. Civ., Sez. III, sent. n. 6431 del 31 marzo 2015)

L'art. 754 c.c., per il quale gli eredi rispondono dei debiti del de cuius in relazione al valore della quota nella quale sono stati chiamati a succedere, si interpreta nel senso che il coerede convenuto per il pagamento di un debito ereditario ha l'onere di indicare al creditore la sua condizione di coobbligato passivo, entro i limiti della propria quota, sicché, integrando tale dichiarazione gli estremi dell'istituto processuale della eccezione propria, la sua mancata proposizione consente al creditore di chiedere legittimamente il pagamento per l'intero.

Commento

(di Daniele Minussi)
E' ben vero che in materia di passività ereditarie la regola è la parziarietà, ma occorre pur sempre che il creditore sia reso legalmente edotto della situazione giuridica in forza della quale il debito facente capo a più soggetti non segue la regola generale di cui all'art. 1292 cod.civ. consistente nella solidarietà passiva. Per un precedente, sia pure nella giurisprudenza di merito, cfr. Tribunale Napoli, 21 aprile 2005.

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