Mi rifiuto di pagare i rifiuti! I coeredi non sono responsabili in via solidale per il pagamento della Tarsu già facente capo al de cuius. (CTR Palermo, Sez. XXV, sent. n. 439 del 9 febbraio 2015)

Ai fini del pagamento della Tarsu nessuna norma primaria stabilisce la solidarietà dai coeredi del debitore, che rispondono pro quota, in base al principio generale di cui all’art. 1295 c.c. In materia tributaria la solidarietà fra gli eredi opera soltanto nei casi espressamente previsti dalla legge.

Commento

(di Daniele Minussi)
E' nulla la cartella esattoriale emanata in relazione all'intero ammontare della TARSU notificata a ciascuno dei coeredi. Va dunque riconosciuta l'invalidità della cartella, la quale non può essere emessa se non per l'ammontare pari alla quota d'eredità facente capo al singolo erede.

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