Opposizione alla donazione: natura giuridica dei termini di cui agli artt. 561 e 563 codice civile

Con la legge 2 dicembre 2025 n. 182 è stata riformata la disciplina dell'azione recuperatoria nei confronti dei terzi, rendendo le regole in materia di azione di riduzione meno incisive sul regime di circolazione dei beni. In conseguenza è stato fatto veni meno anche l'istituto dell'opposizione alla donazione, funzionale ad evitare che, una volta decorso un ventennio dal compimento dell'atto di liberalità, non fosse più possibile proporre l'azione recuperatoria nei confronti del terzo avente causa dal donatario.
Gli artt. 561 e 563 cod.civ. contenevano, infatti, il riferimento ad un arco cronologico ventennale. La prima norma sembrava prevedesse un termine prescrizionale di anni venti relativamente all’azione recuperatoria contro i terzi di cui all’art. 563 cod.civ.. Tale termine poteva, per l’appunto, essere sospeso in relazione al compimento di un atto volontario, atto appellato come “opposizione”.

Assai più difficile era la qualificazione giuridica dell’analogo termine ventennale di cui all’art. 561 cod.civ.. Nel tempo che avesse preceduto lo spirare del detto termine, infatti, i pesi e le ipoteche inscritte sul bene donato sarebbero stati, per così dire, “purgati” in favore dell’eventuale legittimario che avesse proposto vittoriosamente l'azione di riduzione. Successivamente invece al decorso del ventennio (in difetto di opposizione) tali pesi ed ipoteche sarebbero rimasti perfettamente efficaci ed opponibili al legittimario che pure avesse avuto successo nel domandare la riduzione. Arduo riferire, per quest’ipotesi, il termine di anni venti all’ambito dell’istituto della prescrizione piuttosto che a quello della decadenza. A meno di non voler riprendere il più generale diritto del legittimario ad entrare nella disponibilità del bene senza che lo stesso sia gravato da pesi e condizioni (art. 549 cod.civ.) e, conseguentemente, concludere che anche questo diritto del legittimario si prescrive nel termine di anni venti in assenza di opposizione.
La correttezza della costruzione poteva ben dirsi vincolata ad un nodo: come si fa a parlare di prescrizione per un diritto non ancora attuale, ma soltanto potenziale come quello del legittimario prima dell'apertura della successione? Infatti i diritti in parola in tanto potrebbero dirsi esistenti, in quanto, una volta defunto il donante, si palesasse una situazione di lesione della quota di riserva. Ed allora è giocoforza riferire del modo in cui la legge del 2005 avesse effettivamente dato vita ad una anticipazione del diritto. La facoltà di proporre opposizione, attuale anche prima della morte del disponente, poteva essere considerata come manifestazione di un’eccezionale anticipazione dei detti diritti di un soggetto (il legittimario) che in effetti non potrebbe ancora essere considerato tale (e che magari non lo sarebbe stato mai). E’ come dire che i due (sotto)diritti facenti capo al legittimario (rectius: presunto tale) consistenti nell’azione recuperatoria verso i terzi e nel recupero dei beni liberi da pesi e vincoli fossero stati eccezionalmente “anticipati” allo scopo di assoggettarli a prescrizione estintiva qualificata da una straordinaria dinamica sospensiva (stravagante, in quanto cronologicamente variabile in dipendenza del tempo in cui fosse intervenuto il relativo termine iniziale in dipendenza del momento in cui ciascuno dei potenziali legittimari avesse deciso di servirsene) per effetto dell’atto di opposizione. Va rilevato, tra l'altro, come fosse del tutto dubbio il dies a quo di decorrenza del termine in esame: se cioè esso decorresse in ogni caso dalla trascrizione dell'atto di liberalità ovvero comunque, per gli atti posti in essere nel tempo antecedente alla legge del 2005, a far tempo dall'entrata in vigore della legge che ebbe a istituire la dinamica in esame. Per la prima soluzione si era pronunziata la S.C. (cfr. Cass. Civ. Sez. II, 4523/2022 che aveva statuito come fosse anche proponibile immediatamente l'azione di simulazione avverso l'atto dissimulante la liberalità).

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