Retroattività della ratifica e atti posti in essere da falsus procurator in nome della società prima della costituzione della stessa. (Cass. Civ., Sez. Lavoro, sent. n. 4263 del 17 febbraio 2017)

La società di capitali può ratificare, anche per ''facta concludentia'', atti o negozi posti in essere dal ''falsus procurator'' in un periodo antecedente alla sua costituzione, ovvero alla sua iscrizione nel registro delle imprese, ma gli effetti della ratifica retroagiscono sino al momento della stipulazione del contratto di società, attesa l’impossibilità per il rappresentante senza poteri di spendere il nome di un soggetto non ancora venuto ad esistenza. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, che aveva riconosciuto effetti ad un contratto di consulenza di durata triennale, stipulato prima della costituzione della società e ratificato successivamente, per il periodo successivo all'acquisto della personalità giuridica).

Commento

(di Daniele Minussi)
La ratifica che il soggetto falsamente rappresentato abbia fatto in relazione all'attività posta in essere a nome dello stesso dal falsus procurator possiede effetti naturalmente retroattivi. E' tuttavia logico che tale retroattività non possa spingersi fino al tempo antecedente l'esistenza stessa del soggetto il cui nome è stato speso, nella fattispecie una società di capitali prima della sua costituzione.

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