Omologazione dell'accordo (crisi da sovraindebitamento)

La votazione del piano per la soluzione della crisi da sovraindebitamento da parte dei creditori avviene fuori dal tribunale.
Il legislatore ha deferito il compito di raccogliere le dichiarazioni di voto dei creditori all’organismo di composizione della crisi. Ad esso compete, una volta eseguita la votazione, la trasmissione ai creditori di una relazione sui consensi espressi e sul raggiungimento della percentuale necessaria per l’approvazione, allegando il testo dell’accordo (art. 12, co. 1, della legge). Una volta scaduto il termine di dieci giorni dal ricevimento della relazione, occorre che il testo, unitamente alle contestazioni ed alla dichiarazione definitiva sulla fattibilità dell’accordo, sia rimesso al tribunale.

I creditori dovranno far pervenire le dichiarazioni di consenso all’OCC per telegramma, lettera raccomandata con avviso di ricevimento, telefax, posta elettronica certificata. La dichiarazione deve essere "sottoscritta". Sarà pertanto necessaria la firma autografa del creditore, anche per il tramite degli strumenti informatici (firma digitale). L’adesione deve corrispondere al contenuto della proposta, eventualmente modificata dal debitore in corso di procedimento. La modifica della proposta comporta una nuova manifestazione di consenso dei creditori, salvo che la modifica possa ritenersi ininfluente sulla loro posizione.

La legge è muta sui creditori ammessi al voto. Si deve pensare che non siano legittimati a votare oltre ai creditori estranei anche i creditori privilegiati di cui è previsto il pagamento integrale, salvo il caso di rinuncia al privilegio.

L’accordo viene approvato qualora raggiunga la maggioranza con il quorum del 70% dell'importo dei crediti.
L’accordo non determina la novazione delle obbligazioni, salvo che sia diversamente stabilito (art. 11, co. 4,). Esso non pregiudica i diritti dei creditori nei confronti dei coobbligati, fideiussori del debitore ed obbligati in via di regresso, in modo tale che essi non si avvantaggiano della riduzione del credito nei confronti dell’obbligato principale (a differenza di quanto previsto dall'istituto generale della remissione del debito di cui all’art. 1239 cod.civ.).

Quando l’accordo è raggiunto l’organismo di composizione della crisi trasmette ai creditori una relazione sui consensi espressi e sul raggiungimento della percentuale richiesta per l’approvazione, allegando il testo dell’accordo. Nei dieci giorni dal pervenimento della relazione i creditori possono sollevare contestazioni. Decorso il termine l’organismo di composizione della crisi trasmette al giudice la relazione già inviata ai creditori, allegando le contestazioni ricevute e l’attestazione definitiva sulla fattibilità del piano.

Il giudice deve verificare il raggiungimento dell’accordo con la percentuale di legge e l’idoneità ad assicurare il pagamento dei creditori estranei e deve risolvere ogni altra contestazione mossa dai creditori. Non è previsto che le parti abbiano diritto a comparire ed ad essere sentite dal giudice né che sia garantito il diritto al contraddittorio, tuttavia il rispetto di tale principio comporta che il giudice debba provvedere in tal senso.

In caso di omologazione il giudice disporrà la pubblicazione dell’accordo in tutte le forme previste dall’art. 10, co. 2, che richiede idonea forma di pubblicità. Se il proponente svolge attività d’impresa è inoltre richiesta la pubblicazione su apposita sezione del registro delle imprese. L’esecuzione della pubblicità è demandata all’OCC (art. 17, ult. co.).

Il provvedimento di omologazione è di competenza del tribunale in composizione monocratica. Può essere emanato anche senza il consenso di uno dei creditori, quand'anche ipotecariamente garantito, quando il pagamento parziale del debito sia coerente con il valore commerciale del bene ed assicura il pagamento di una percentuale non inferiore a quella che si sarebbe presumibilmente ottenuta in caso di liquidazione coattiva (Tribunale di Napoli, 28 ottobre 2015).
È ammesso reclamo nelle forme previste dal rito camerale, avanti al collegio, di cui non potrà far parte il giudice che ha emanato il provvedimento impugnato. Il provvedimento che pronuncia sul reclamo è impugnabile per cassazione perché dall’omologazione discendono la nullità dei pagamenti e degli atti dispositivi di beni posti in essere in violazione dell’accordo o del piano (art. 13, ult. co.) sì che il provvedimento ha carattere decisorio.
Anche il provvedimento di rigetto è reclamabile (art. 12, co. 2). Ove si affermi che non è stata raggiunta la maggioranza di legge, non sarà ricorribile per cassazione perché la reiterabilità della proposta di accordo esclude il carattere decisorio del provvedimento.

News collegate

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Omologazione dell'accordo (crisi da sovraindebitamento)"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti