Il procedimento (crisi da sovraindebitamento)



La prima fase del procedimento, diretta ad instaurare il contraddittorio con i creditori, è regolata dall’art. 10 della legge. La proposta di accordo deve essere depositata presso il tribunale del luogo in cui si trova la residenza o la sede del debitore. Insieme alla proposta, oltre al piano, debbono essere depositati (art. 9): a) l’elenco di tutti i creditori, con l’indicazione delle somme dovute; b) l’elenco dei beni e degli eventuali atti di disposizione compiuti negli ultimi cinque anni, corredati delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni; c) l’attestazione sulla fattibilità del piano; d) l’elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento del debitore e della sua famiglia, previa indicazione della composizione del nucleo familiare corredata del certificato dello stato di famiglia.

Se il debitore svolge attività d’impresa debbono essere depositate anche le scritture contabili degli ultimi tre esercizi, cui deve essere allegata una dichiarazione che ne attesti la conformità all’originale.

La presentazione della proposta determina l’apertura di un procedimento affidato al giudice monocratico, regolato dagli artt. 737 ss. c.p.c. Contro i provvedimenti del giudice monocratico è ammesso reclamo, di competenza dello stesso tribunale in composizione collegiale, di cui non può far parte il giudice che ha pronunciato il provvedimento.

Il giudice, se la proposta soddisfa i requisiti previsti dagli artt. 7 e 9 in ordine ai presupposti di ammissibilità ed ai presupposti soggettivi ed oggettivi, fissa con decreto udienza avanti a sé, disponendo la comunicazione ai creditori del decreto e della proposta. La comunicazione può essere effettuata presso la residenza o la sede legale dei creditori e può essere effettuata per telegramma, lettera raccomandata con avviso di ricevimento, per telefax o per posta elettronica certificata. Il decreto deve contenere l’avvertimento dei provvedimenti che, ai sensi del co. 3 dell’art. 10 della legge, possono essere assunti all’udienza, vale a dire della sospensione delle azioni esecutive e del divieto di procedere a sequestro conservativo oltre che di acquisto di diritti di prelazione sui beni del debitore per 120 giorni. Con il decreto inoltre il giudice dispone idonea forma di pubblicità della proposta e del decreto. Nel caso in cui il proponente svolga attività d’impresa dovrà inoltre essere disposta la pubblicazione su apposita sezione del registro delle imprese.

Il legislatore non stabilisce un termine minimo a comparire in favore dei creditori, che peraltro il giudice dovrà congruamente prevedere per escludere la violazione del diritto di difesa.

Il legislatore non dice se il giudice, in sede di valutazione della sussistenza dei requisiti previsti dagli artt. 7 e 9 della legge, in ordine ai presupposti di ammissibilità della proposta ed alla sussistenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi per l’ammissione alla procedura, possa sindacare nel merito la fattibilità del piano ed il contenuto dell’attestazione rilasciata dall’organismo di mediazione. È noto il dibattito in tema di concordato preventivo in ordine alla sussistenza di un potere di sindacato nel merito della fattibilità del piano, che parte della giurisprudenza di merito ammette e la giurisprudenza di legittimità pare escludere. Sembra ragionevole ritenere che il giudice possa sindacare se la dichiarazione di fattibilità e di veridicità dei dati rilasciata dall’organismo di composizione della crisi ai sensi dell’art. 17, co. 2, sia completa ed adeguata, mentre il sindacato nel merito della fattibilità da parte del giudice pare riservato al giudizio di omologa su contestazione dei creditori.

All’udienza il giudice, in assenza di iniziative o di atti di frode ai creditori da parte del debitore (è evidente il richiamo alla fattispecie in tema di concordato preventivo regolata dall’art. 173 l. fall., ma va anche ricordata la disciplina dell’annullamento dell’accordo regolata dall’art. 14, co. 1, della legge) dispone la sospensione delle azioni esecutive per non oltre centoventi giorni. Il divieto di iniziare o proseguire tali azioni riguarda soltanto quelle individuali, con la conseguenza che è pur sempre possibile proporre istanza di fallimento.

Il divieto impedisce anche di richiedere sequestri conservativi e di acquistare diritti di prelazione sul patrimonio del debitore da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore. Il legislatore non ha richiamato l’eccezione al divieto prevista in tema di accordi di ristrutturazione nel caso in cui il titolo di prelazione sia concordato. Il divieto, peraltro, riguarda i crediti per titolo o causa anteriore, sì che sarà legittima la concessione di titoli di prelazione a fronte di futuri finanziamenti destinati a fornire la provvista per l’esecuzione del piano.

Va poi osservato che il legislatore, diversamente da quanto previsto dall’art. 182 bis, ha anche opportunamente precisato che il divieto è sancito a pena di nullità. Ne deriva che anche nel caso in cui la proposta non vada a buon fine e non venga omologata, gli atti di esecuzione, i sequestri ed i titoli di prelazione acquisiti nonostante il divieto rimarranno improduttivi di effetti.

La sospensione delle azioni esecutive, ma è da ritenere che la norma si applichi anche alle azioni promosse in pendenza del divieto, non si applica nel caso di titolari di crediti impignorabili. Durante il periodo di centoventi giorni le prescrizioni rimangono sospese e le decadenze non si verificano. La sospensione opera una volta sola anche nel caso di successive proposte di accordo.

Dall’omologazione seguono effetti sospensivi ed inibitori delle azioni esecutive, dei sequestri e dell’acquisizione di titoli di prelazione ben più durevoli, perché essi possono essere efficaci sino ad un anno dalla data di omologazione (art. 12, co. 3, della legge). Il legislatore non indica i criteri cui il giudice deve ispirarsi nel determinare il periodo, non superiore ad un anno, per il quale si producono gli effetti protettivi del patrimonio del debitore. Si tratta di un potere discrezionale nel cui esercizio il giudice dovrà contemperare la possibilità concreta di esecuzione dell’accordo con l’esigenza di protezione dei creditori, prima di tutto dei creditori estranei.

Soltanto per questi ultimi l’art. 8 stabilisce che il piano può prevedere una moratoria fino ad un anno quando ricorrono cumulativamente le seguenti condizioni: il piano risulti idoneo ad assicurare il pagamento alla scadenza del nuovo termine; l’esecuzione del piano sia affidata ad un liquidatore nominato dal giudice su proposta dell’organismo di composizione della crisi; la moratoria non riguardi il pagamento dei titolari di crediti impignorabili. In difetto di tali condizioni l’omologazione non sospende le azioni esecutive e cautelari promosse dai creditori estranei, ancorché in forza di titolo o causa anteriore.

Poiché la deroga alla disciplina generale riguarda soltanto la moratoria successiva all’omologazione, anche nei confronti dei creditori estranei si produrrà l’efficacia sospensiva del provvedimento adottato dal giudice all’esito dell’udienza fissata a seguito della proposizione della domanda di accordo da parte del debitore.

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