Composizione della crisi per sovraindebitamento: omologazione del piano anche in difetto di approvazione del creditore. (Tribunale di Napoli, sez. Ufficio volontaria giurisdizione, sent. del 28 ottobre 2015)

Deve essere omologato il piano del consumatore di cui alla legge n. 3/2012 per la composizione della crisi da sovraindebitamento, che porta al dimezzamento del debito costituito dal mutuo ipotecario nei confronti della banca, dovendosi ritenere che detto piano, pur prevedendo il pagamento in misura parziale del creditore ipotecario stante la stima del valore commerciale del bene immobile, e il pagamento nella misura integrale del credito chirografo (ad esclusione degli interessi), assicura per essi una percentuale di soddisfazione presumibilmente non inferiore a quella che otterrebbero in caso di liquidazione, dovendosi osservare che la valutazione sulla convenienza deve far riferimento anche ai costi delle procedure esecutive individuali, funzionali alla liquidazione coattiva del bene ed ai tempi processuali non brevi oltre all’incognita di realizzazione rimessa all’esito della vendita nelle previste forme giudiziali e ricordare che per legge il piano non è sottoposto ad alcuna votazione e quindi non necessita di alcuna approvazione da parte dei creditori.

Commento

(di Daniele Minussi)
Come è noto il D.L. 22 dicembre 2011 n. 212, come novellato dalla L. 27 gennaio 2012, n. 3 (stante l'intervento della L. 17 febbraio 2012 n. 10, la quale, in sede di conversione del D.L. 202/2011 ebbe a sopprimere tutta la normativa, rendendo di fatto operante unicamente la L. 2012 n. 3) ha introdotto la disciplina del c.d. "sovraindebitamento". Si tratta di un peculiare procedimento per rimediare al problema del c.d. "insolvente civile", in alternativa rispetto agli istituti concorsuali, nelle ipotesi in cui questi non risultano applicabili in relazione al difetto della qualifica di imprenditore in capo al debitore.
Ciò premesso, è essenziale focalizzare l'attenzione sugli artt. 11 e 12 della predetta legge 2012/3.
Una volta predisposto il piano del consumatore, il c.d. OCC (organismo di composizione della crisi) trasmette al giudice la relazione, allegando le contestazioni ricevute, nonché un'attestazione definitiva sulla fattibilità del piano.
Il giudice omologa l'accordo e ne dispone l'immediata pubblicazione quando, risolta ogni altra contestazione, ha verificato il raggiungimento della percentuale di cui all'articolo 11, comma 2, e l'idoneità del piano ad assicurare il pagamento integrale dei crediti impignorabili, nonché dei crediti di cui all'articolo 7, comma 1, terzo periodo. Quando uno dei creditori che non ha aderito o che risulta escluso o qualunque altro interessato contesta la convenienza dell'accordo, il giudice lo omologa se ritiene che il credito può essere soddisfatto dall'esecuzione dello stesso in misura non inferiore all'alternativa liquidatoria disciplinata dalla sezione seconda. Nella fattispecie in esame esattamente quest'ultima risulta essere stata la soluzione adottata.

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