L'oggetto immediato del contratto di somministrazione non può che essere costituito per il somministrato dalla corresponsione di un
prezzo, vale a dire di un
corrispettivo in denaro (secondo il modo di disporre dell'
art.1559 cod.civ.). Evidentemente non è da escludersi che il compenso a fronte dell'esecuzione delle prestazioni del somministrante possa consistere in utilità diverse rispetto al denaro. In tal caso non già si tratterà di somministrazione, bensì di un contratto atipico (es.: erogazione periodica di quantitativi di verdura a fronte dell'esecuzione di opere di pulizia)
nota1 .
Per quanto attiene al somministrante l'oggetto immediato viene identificato ai sensi della norma innanzi evocata nelle "prestazioni
periodiche o continuative di cose". Ordinariamente esse si sostanziano in una obbligazione di
dare cose generiche .
Giova mettere a fuoco i concetti di periodicità e di continuità. Con la prima espressione si intende descrivere quelle prestazioni la cui esecuzione si fraziona in una pluralità di atti esecutivi, ciascuno connotato da una propria autonomia ed individualità. Le prestazioni possono avere luogo ad
intervalli costanti nel tempo (es.: somministrazione di acqua minerale in bottiglia effettuata mediante consegna al domicilio di una famiglia) oppure ad intervalli variabili in dipendenza dei bisogni del somministrato (es.: la stessa fornitura di acqua effettuata ad un albergo in base alle presenze della clientela). Continuativa può invece essere definita la prestazione che viene effettuata senza che si dia interruzione apprezzabile (si pensi all'energia elettrica o all'erogazione dell'acqua, costantemente disponibili per l'utente che in qualsiasi momento ne può fare uso, anche se non è detto che questo utilizzo debba essere costante)
nota2 . Notevole dal punto di vista strutturale è il rilievo secondo il quale la prestazione continuativa può essere unitariamente considerata, al contrario di quelle periodiche, ciascuna delle quali è suscettibile di essere autonomamente considerata.
La distinzione tra erogazione periodica e continuativa non è di poco conto: soltanto alla prima si applica la
prescrizione breve di cui al n.4 dell'art.
2948 cod.civ., mentre la seconda è soggetta al termine prescrizionale ordinario decennale. Non è dunque irrilevante risolvere il dubbio circa la natura della prestazione. La somministrazione di energia elettrica è stata ad esempio reputata talvolta come continuativa (Cass. Civ. Sez. I
1969/77 ), altre volte come periodica (Cass. Civ. Sez. I
2429/94 ).
Giova da ultimo rilevare che mentre la natura continuativa della somministrazione conduce a considerare come
unitaria la prestazione oggetto del contratto, viceversa la periodicità delle erogazioni determina l'apprezzamento di una
pluralità di prestazioni. In questo precisamente si differenzia la somministrazione rispetto alla vendita che intervenga a consegne ripartite, nella quale la prestazione (rectius : l'attribuzione traslativa) posta a carico dell'alienante si configura invece come unitaria (Cass. Civ. Sez. II
7380/91 ).
Note
nota1
nota1
Così Capozzi, Dei singoli contratti, vol.I, Milano, 1988, p.277.
top1nota2
nota2
Su questa distinzione si veda Corrado, La somministrazione, in Trattato di dir.civ.it., dir. da Vassalli, Torino, 1963, p.135.
top2 Bibliografia
- CAPOZZI, Compravendita, riporto, permuta, contratto estimatorio, somministrazione, locazione, Milano, Dei singoli contratti, 1988
- CORRADO, La somministrazione, Torino, Tratt.dir.civ. dir. da Vassalli, 1963