Scadenza delle singole prestazioni (somministrazione)



Ai sensi dell'art.1563 cod.civ. , il termine fissato dalle parti per l'esecuzione delle singole prestazioni si presume pattuito nell'interesse di entrambe.

E' possibile che al somministrato venga contrattualmente conferita la facoltà di determinare unilateralmente la scadenza delle singole erogazioni. In questa ipotesi egli è comunque tenuto (art.1563  cod.civ. II comma) a comunicare il termine al somministrante con un congruo preavviso, all'evidente scopo di consentire al debitore di poter provvedere opportunamente.

Si discute tra gli interpreti relativamente all'essenzialità o meno del termine per l'esecuzione delle singole prestazioni. Sembra preferibile negare l'incondizionato riconoscimento di una tale natura del termine, indipendentemente da una concreta verifica del ruolo di esso e dell'importanza di un eventuale tardivo adempimento del somministrante nota1 . Si tenga presente a questo proposito anche il modo di disporre dell'art.1564 cod.civ. che evoca, a fronte dell'inadempimento di una delle parti, la possibilità di ottenere la risoluzione del contratto soltanto se la violazione abbia avuto una notevole importanza e sia stata, in particolare, "tale da menomare la fiducia nell'esattezza dei successivi adempimenti". L'opinione nota2 secondo la quale il mancato rispetto del termine condurrebbe sempre e comunque alla risoluzione avrebbe il significato da un lato di svuotare di valore la norma da ultimo citata, dall'altro quello di configurare il termine come essenziale (art.1457 cod.civ. ) indipendentemente da una qualificazione in tale senso operata dalle parti (anche soltanto implicitamente).

Note

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Così la prevalente dottrina: cfr. Mirabelli, Dei singoli contratti, in Comm.cod.civ., Libro IV, Torino, 1991, p.247; Corrado, La somministrazione, in Trattato di dir.civ.it., dir. da Vassalli, Torino,1963, p.161; Cagnasso, La somministrazione, in Trattato di dir.priv., dir. da Rescigno, vol.XI, Torino, 1984, p.415.
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Opinione sostenuta da Giannattasio, La permuta. Il contratto estimatorio. La somministrazione, in Trattato di dir.civ.e comm., dir. da Cicu e Messineo, Milano, 1974, p.258.
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Bibliografia

  • CAGNASSO, La somministrazione, Torino, Tratt.dir.priv.dir.da Rescigno, 1984
  • CORRADO, La somministrazione, Torino, Tratt.dir.civ. dir. da Vassalli, 1963
  • GIANNATTASIO, La permuta, il contratto estimatorio e la somministrazione, Milano, Tratt.dir.civ.e comm.Cicu Messineo, 1974
  • MIRABELLI, Dei singoli contratti, Torino, Comm. cod. civ., vol. IV, 1968

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