Oggetto del contratto di assicurazione



Se la causa del contratto di assicurazione può essere rinvenuta, all'esito di una non agevole indagine, nel trasferimento, verso corrispettivo di un premio, del rischio afferente alle conseguenze economiche di un evento pregiudizievole incerto quanto all' an, al quando ed alle modalità di verificazione, non meno problematica si pone la definizione dell'oggetto della negoziazione.
Sotto questo profilo appare arduo ritagliare una nozione autonoma dell'oggetto (mediato) del contratto di assicurazione che si differenzi con sufficiente chiarezza rispetto all'elemento causale. Una volta infatti osservato che oggetto (immediato) del contratto è da un lato l'obbligazione di corrispondere all'assicuratore il premio nei tempi e modi stabiliti, dall'altro quello di rivalere l'assicurato delle somme relative alle indennità previste per l'ipotesi di verificazione dell'evento dannoso, l'enunciazione dell'essenza dell'oggetto mediato parrebbe ridursi tautologicamente alla descrizione della causa.
Oggetto (mediato) del contratto di assicurazione sembra infatti essere il rischio ed il premio. Il rischio, come tale, consiste nella semplice possibilità di verificazione di un evento pregiudizievole. Si tratta di un "bene della vita" qualificato da un'essenza squisitamente logico-giuridica e che, come tale, differisce profondamente rispetto ad altri oggetti mediati i cui attributi sono legati alla dimensione ed all'esperienza sensoriale (si pensi non solo alla vendita, alla permuta, alla somministrazione, ma anche a contratti che determinano l'insorgenza di obbligazioni di facere quali il trasporto, il mandato: si tratta pur sempre di attribuzioni traslative o di prestazioni che si estrinsecano in condotte materialmente significative). La prestazione dell'assicuratore è, per contro, impalpabile ( rectius : le parti tutte del contratto si augurano che lo sia). Se Tizio si assicura per il rischio della morte per anni dieci verso un premio annuo di 1000 c'è da giurare che sia la compagnia di assicurazione sia lui medesimo (e, si spera, i di lui congiunti) desiderino ardentemente che l'indennità non venga mai corrisposta. Non per questo il contratto sarà invalido o risolubile.
Una volta chiarito che la componente più significativa dell'oggetto mediato del contratto di assicurazione è il rischio concepito come semplice possibilità, diviene più agevole o per lo meno imbarazzante in misura inferiore riferire della differenza tra causa ed oggetto nonchè del modo di disporre di alcune norme.
Se l'oggetto del contratto di assicurazione è composto dal rischio e dal premio staticamente riguardati, la causa appare allora essere la sintesi dinamica tra la tipica corrispettività che contrappone l'un elemento all'altro (premio contro assunzione del rischio) e la concreta sinallagmaticità che investe i predetti componenti.
Ecco perchè l'art. 1895 cod. civ. prevede che il contratto di assicurazione sia nullo se il rischio non è mai esistito ovvero ha cessato di esistere prima della conclusione del contratto. Se fa difetto il rischio, manca parte dell'oggetto e ciò non può non riverberarsi sulla causa, la quale invece risulta del tutto difettosa.
Cosa dire della limitazione dell'oggetto del contratto di assicurazione sub specie del rischio assicurato? La questione non è di poco momento: il fatto di subordinare l'operatività della garanzia assicurativa all'adozione di determinate misure di sicurezza da parte dell'assicurato ovvero il fatto di escludere detta operatività nella ricorrenza di specifiche situazioni (cadere ammalato o, per la donna, essere gravida) può in astratto essere concepito come limitazione dell'oggetto del contratto ovvero, con conseguenze assai diverse, quale clausola di limitazione di responsabilità nota1.
Nel primo caso la negoziazione si palesa, almeno in linea di principio, come valida (Cass. Civ. Sez. III, 12190/98; Cass. Civ. Sez. I, 7533/91). Non appare necessaria una specifica separata sottoscrizione della clausola proprio perchè non di clausola si tratta, bensì del contratto stesso (Cass. Civ. Sez. I, 4787/84). Nella seconda ipotesi invece valgono gli speciali limiti di cui all'art. 1229 cod.civ. nonchè di cui agli artt.1341 cod.civ..Di non secondaria importanza è osservare che il II comma dell'art. 34 del Codice del consumo (D. Lgs. 6 settembre 2005, n. 206) opera, ai fini del sindacato relativo all'abusività e vessatorietà, una netta distinzione tra determinazione dell'oggetto del contratto e valutazione del carattere vessatorio della clausola. Quest'ultima differisce nettamente dal primo, che si sottrae alle norme di cui agli artt. 33 e ss del Codice del consumo, a condizione che esso stesso nonchè l'adeguatezza del corrispettivo dei beni e dei servizi siano individuati in modo chiaro e comprensibile. E' proprio in considerazione di questa distinzione (sia pure sotto il vigore della precedente disciplina codicistica in tema di clausole abusive) che è stato deciso nel senso dell'esclusione dal giudizio di vessatorietà nei contratti assicurativi delle clausole (ma sarebbe più corretto parlare della parte del testo riferita all'oggetto del contratto) che riguardano (per escluderli) i rischi d'impresa dell'assicurato ovvero determinate patologie, la cui ricorrenza parimenti esclude l'assunzione del rischio attinente la persona ammalata (Tribunale di Roma, 28/10/2000).

Note

nota1

Cfr. Di Majo, Clausole vessatorie e rischi assicurati: un difficile confine, in Corriere Giuridico, 2001, specialmente p. 387.
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