Tribunale di Roma del 2000 (28/10/2000)


Si sottraggono al giudizio di vessatorietà, nei contratti assicurativi, le clausole che riguardano i rischi d'impresa dell'assicurato o quelle, quali l'assicurabilità di persone affette da HIV, che attengono alla determinazione dell'oggetto del contratto. La vessatorietà non è esclusa dalla bilateralità del recesso ove essa realizzi un significativo squilibrio tra le parti. Se sono vessatorie le deroghe alla competenza dell'autorità giudiziaria non lo sono le clausole prevedenti un arbitrato irrituale facoltativo.

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