Codice Civile art. 1895


INESISTENZA DEL RISCHIO
1. Il contratto è nullo se il rischio non è mai esistito o ha cessato di esistere prima della conclusione del contratto.

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Codice Civile art. 1895"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti