Tribunale di Roma 28 ottobre 2000: Esclusione del giudizio di vessatorietà per alcune clausole inserite nei contratti assicurativi

Si sottraggono al giudizio di vessatorietà, nei contratti assicurativi, le clausole che riguardano i rischi d'impresa dell'assicurato o quelle, quali l'assicurabilità di persone affette da HIV, che attengono alla determinazione dell'oggetto del contratto. La vessatorietà non è esclusa dalla bilateralità del recesso ove essa realizzi un significativo squilibrio tra le parti. Se sono vessatorie le deroghe alla competenza dell'autorità giudiziaria non lo sono le clausole prevedenti un arbitrato irrituale facoltativo.

Commento

Una volta reputata sussistente la legittimazione attiva di un'associazione non avente scopo esclusivo quello della difesa del consumatore (sulla semplice scorta dell'iscrizione nell'apposito elenco delle associazioni di consumatori) la Corte di merito ha escluso la natura vessatoria delle clausole di esclusione dall'assicurabilità del rischio di soggetti che si trovano in determinati stati patologici (infezione da HIV) in quanto afferenti all'oggetto del contratto. Il nodo è tuttavia propriamente costituito dalla singolare compenetrazione tra causa ed oggetto (il rischio) nel contratto di assicurazione che, per intima natura, evidenzia in modo non comune l'ambiguità dell'ordinaria distinzione tra elementi essenziali.

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