L'elemento causale del contratto di assicurazione



Assai disputata è la consistenza dell'elemento causale del contratto di assicurazione ( la cui specifica disciplina è stata oggetto di cospicuo rimaneggiamento per effetto dell'entrata in vigore, a far tempo dal 01 gennaio 2006, del Codice delle assicurazioni portato dal D.Lgs. 7 settembre 2005, n.209 ). Da un lato esso viene annoverato tra i contratti aleatori, dei quali rappresenta probabilmente la specie di maggiore rilevanza socio-economica, dall'altro è chiaro che non è riferibile all'attività esercitata dalla compagnia di assicurazione nel suo complesso il carattere della aleatorietà intesa come impossibilità di prevedere in anticipo se la parte ritrarrà un vantaggio ovvero uno svantaggio dalla conclusione del contratto nota1. Chi esercita l'attività di assicurazione d'altronde suddivide il rischio inerente ciascun singolo contratto: la massa delle contrattazioni viene conclusa a condizioni economiche tali da far conseguire complessivamente un'utile alla compagnia che abbia correttamente valutato l'incidenza del rischio.

Per di più, in relazione all'assicurazione sulla vita, è certo che l'assicurato mai potrà giovarsi dell'eventuale pagamento della somma prevista per il caso del verificarsi dell'evento dannoso, coincidente per l'appunto con il decesso dell'assicurato.

Svolte queste premesse, occorre comunque darsi carico delle differenti costruzioni teoriche afferenti alla causa del contratto in esame.

Secondo la teoria indennitaria nota2 vi sarebbe corrispettività tra la prestazione risarcitoria (eventuale) dell'assicuratore e quella dell'assicurato consistente nel pagamento del premio. E' stato tuttavia obiettato nota3 che, a rigore, non può dirsi esistente una corrispettività tra le due prestazioni in quanto quella dell'assicuratore sarebbe legata alla verificazione di un evento incerto, aleatorio (il danno). Tuttavia è chiaro che il sinallagma non può essere rinvenuto, stante la natura aleatoria del contratto, nella reciprocità delle prestazioni (entrambe intese nella fase esecutiva), bensì tra le rispettive promesse nota4 . Una di esse sarebbe connotata dalla certezza (il pagamento del premio), l'altra invece diverrebbe attuale soltanto nel momento in cui si verificasse l'evento pregiudizievole. Il nodo problematico di questa tesi si rinviene da un lato nell'assenza di un danno concepibile come tale in capo all'assicurato in esito alla sua morte, dall'altro con l'eventuale assenza di un danno patrimonialmente valutabile che segua a tale evento.

Secondo un'ulteriore impostazione la funzione del contratto di assicurazione consisterebbe nel trasferimento di un rischio dall'assicurato all'assicuratore nota5. Conseguentemente per il primo la verificazione dell'evento pregiudizievole diverrebbe economicamente indifferente. In senso contrario è stato rilevato nota6 come non vi sia nessun trasferimento in senso giuridico di un rischio che continua a rimanere in capo al soggetto originario. Si può al più parlare di un trasferimento in senso economico, non giuridico nota7: è evidente che se il rischio consiste nella perdita dell'integrità fisica non risulta evidentemente praticabile il passaggio in senso naturalistico, fisico, di questo rischio in capo all'assicuratore. Ciò che invece è possibile è che le conseguenze economiche dell'evento dannoso siano poste a carico di quest'ultimo. La posizione dell'assicuratore sarebbe cioè quella di esser tenuto ad erogare una prestazione di garanzia o di responsabilità nota8. Anche con queste precisazioni la costruzione non è esente da critiche, in quanto la garanzia in senso tecnico postula l'esistenza di due soggetti coobbligati (uno a titolo principale, l'altro a titolo sussidiario) che nella specie fa difetto. Né l'obbligazione risarcitoria, che trae origine dalla produzione dell'evento dannoso, può riferirsi come oggetto dell'obbligazione facente capo all'assicuratore.

Migliore fortuna non sembra arridere al tentativo di dar conto dell'elemento causale dell'assicurazione sulla base della notazione organizzativa dell'impresa di assicurazione (intesa istituzionalmente all'assunzione ed alla gestione di rischi), ciò che addirittura varrebbe ad influenzare la causa del singolo contratto nota9.

In effetti questa costruzione ha l'indubbio pregio di illuminare ed ambientare la collocazione del singolo contratto. E' in sé corretta l'affermazione in base alla quale il premio nella sua entità viene commisurato alla massa dei rischi gestiti, massa che si sostanzia in una pluralità di contratti. Si tratterebbe di un tipico contratto d'impresa, per lo più stipulato sulla base di condizioni generali predisposte unilateralmente dall'assicuratore nonché sulla base delle complessa ed articolata normativa prevista dalla legge.

In realtà le categorie dogmatiche e concettuali tradizionali faticano a dar conto con compiutezza della causa del contratto di assicurazione.

Dal punto di vista pratico è evidente un elemento che accomuna tutti i contratti di assicurazione (per il caso di vita e per quello di morte, relativamente ai danni, alla responsabilità civile etc.). Vi sono eventi che alterano la normale esistenza di una persona nel senso che non si inseriscono nell'ambito degli accadimenti prevedibili, quantomeno dal punto di vista del momento in cui accadono. La morte di una persona è prevedibile, nel senso che non v'è nessuno che vi sfugga. Un conto è tuttavia venir meno compiuti i cento anni, un altro è defungere all'età di trenta, lasciando figli in tenera età. All'imprevedibilità in discorso è da legare il concetto di alea inteso come accadimento di un evento la cui verificazione non è prevedibile o quantomeno nei tempi e per le conseguenze che viene ad assumere.

Diviene utile a questo punto rammentare il peculiare atteggiarsi del principio giuridico di equivalenza delle prestazioni nei contratti comunemente appellati aleatori: in essi non conta la considerazione ordinaria dell'equilibrio tra le prestazioni. Conta piuttosto la concorde rappresentazione che le parti hanno di tale equilibrio. Nella vendita aleatoria viene ad esempio in considerazione l'attribuzione patrimoniale del venditore anche quando il contenuto di essa venga ad essere connotato in concreto da un valore economico esiguo o nullo.

Che cosa significa tutto ciò in rapporto all'assicurazione?

In primo luogo viene a palesarsi come indifferente la questione dell'impossibilità di fruire dell'eventuale prestazione dell'assicuratore per il caso di morte dell'assicurato. Essa si inserisce nel piano programmatico delle attribuzioni ritenute convenzionalmente equivalenti dal punto di vista giuridico nell'ambito del nesso sinallagmatico.

Ma v'è di più: nel contratto di assicurazione l'alea, ciò che ordinariamente si pone come elemento complementare della causa (accanto ad altri profili che valgono a sostanziare la causa: nella vendita lo scambio del bene contro il corrispettivo del prezzo), assume di per sé una pregnanza primaria e fondamentale. E' quello che la dottrina ha individuato nel trasferimento del rischio, che tuttavia, come detto, non va inteso sotto un profilo naturalistico. E' infatti chiaro che non ha senso riferire di un trasferimento di un rischio che, come tale, non può che continuare a gravare sull'assicurato.

L'assicuratore non può certo in funzione del premio che gli viene pagato assumere su di sé in questo senso il rischio della perdita dell'integrità fisica. Ai fini di assumere rilevanza, l'evento dannoso previsto non può che colpire l'assicurato. Il contratto di assicurazione ha per scopo quello di trasferire il rischio in senso economico. L'assicuratore si obbliga a rivalere il danneggiato in relazione ad un determinato evento dannoso corrispondendogli una somma di denaro (con la quale sovvenire alla conseguenze economiche del danno: ad esempio pagare le cure, il mancato guadagno derivante dalla sospensione dell'attività lavorativa, un'indennità obiettivamente predeterminata in funzione della gravità delle conseguenze invalidanti per il danno all'integrità fisica in sé considerato).

Il contratto di assicurazione si qualifica allora dal punto di vista causale come quel contratto a prestazioni corrispettive che ha per oggetto il trasferimento delle conseguenze economiche di un evento pregiudizievole incerto quanto a tempi e modalità di verificazione, la cui verificazione darebbe luogo alla corresponsione da parte dell'assicuratore di una somma in funzione indennitaria, verso il corrispettivo di un premio erogato (per lo più periodicamente) dall'assicurato.

Il sinallagma, la corrispettività esiste sempre, anche quando non si verifica l'evento pregiudizievole perché, tenuto conto del principio di equivalenza delle prestazioni, la prestazione dell'assicuratore consiste nella garanzia dell'erogazione della somma e non già nell'erogazione della somma comunque vada nota10.

Note

nota1

Secondo quest'ultima opinione (sostenuta da Pino, Contratto aleatorio, contratto commutativo e alea, in Riv. trim. dir. e proc.civ., 1960, p.1250) "il contratto di assicurazione non sarebbe aleatorio, quanto meno rispetto all'assicuratore, giacché questi elimina ogni incertezza con la organizzazione ad impresa".
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nota2

Sostenuta da Buttaro, voce Assicurazione, in Enc. dir., III, 1958, p.461.
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nota3

Franceschetti-De Cosmo, I singoli contratti, Napoli, 1998, p.552.
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nota4

Così Donati-Volpe Putzolo, Manuale di diritto delle assicurazioni private, Milano, 1987, p.103.
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nota5

E' di questa opinione Galgano, Diritto privato, Padova, 1994, p.589.
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nota6

Gambino, voce Contratto di assicurazione: profili generali, in Enciclopedia giuridica Treccani, p.4.
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nota7

Similmente Nicolò, voce Alea, in Enc.dir, p.1031, anche se l'A. preferisce parlare di eliminazione del rischio economico: l'assicuratore assumerebbe infatti l'impegno di risarcire il danno subito dall'assicurato. Il rischio, inteso come pericolo di un danno economico, non potrebbe tuttavia essere propriamente riferito neppure all'assicuratore, stante la struttura della impresa assicurativa.
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nota8

Ritiene che l'assicuratore svolga una funzione di garanzia, Scalfi, I contratti di assicurazione. L'assicurazione danni, Torino, 1991, p.35.
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nota9

E' la tesi di Ferri, Manuale di diritto commerciale, Torino, 1986, p.925.
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nota10

Conforme Gambino, op.cit., p.8, che però vede nella sinallagmaticità una svalutazione dell'elemento aleatorio. In realtà l'alea sussiste proprio per l'incertezza che caratterizza l'evento assicurato.
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Bibliografia

  • BUTTARO, Assicurazione, Enc. dir., III, 1958
  • DONATI-VOLPE PUTZOLO, Manuale delle assicurazioni private, Milano, 1987
  • FERRI, Manuale di diritto commerciale, Torino, 1986
  • FRANCESCHETTI-DE COSMO, I singoli contratti, Napoli, 1998
  • GALGANO, Diritto privato, Padova, 1994
  • GAMBINO, Contratto di assicurazione: profili generali, Enc. giur. Treccani
  • NICOLO', Alea, Enc. dir.
  • PINO, Contratto aleatorio, contratto commutativo e alea, Riv.trim.dir. e proc.civ., 1960
  • SCALFI, I contratti di assicurazione. L'assicurazione danni, Torino, 1991

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