Un problema non irrilevante è quello
dell'individuazione della disciplina giuridica applicabile alle obbligazioni naturali (art.
2034 cod.civ. ): in particolare ci si domanda se, in relazione ad esse, possa essere utilizzata la normativa dettata in tema di pagamento.
La differente natura giuridica tra adempimento di un'obbligazione civile (atto dovuto, per il quale è irrilevante la capacità del
solvens ) ed atto di adempimento dell'obbligazione naturale (mero atto giuridico, per il quale è invece necessaria perlomeno la capacità naturale del
solvens ) di cui si fa cenno separatamente, non può che condurre l'interprete ad una risposta negativa: da tale esito ermeneutico discende l'affermata
impossibilità di parlare di novazione di un'obbligazione naturale (Cass. Civ. Sez. Lavoro,
7686/90 ; Cass. Civ. Sez. III,
7064/86 )
nota1,
ovvero di successione (Cass. Civ. Sez. II,
1218/75 ), anche se non mancano casi di specie nei quali, pur formalmente facendosi salvi i principi enunciati, si è in concreto pervenuti a soluzioni peculiari.
Ulteriore questione, che esamineremo distintamente, è quella della deducibilità dell'obbligazione naturale nell'ambito di un
accordo transattivo.
Note
nota1
Così Bianca, Diritto civile, vol.III, Milano, 2000, p.789, contra Barbero, Il sistema del diritto privato, Torino, 1993, p.592, per il quale la novazione potrebbe essere qualificata come un fatto a sé stante e non come un effetto, in modo da rispettare il dettato normativo, secondo cui l'obbligazione naturale, all'infuori della soluti retentio, "non produce altri effetti" (
art.2034, II comma cod.civ. ).
top1