Cass. civile, sez. II del 1975 numero 1218 (05/04/1975)


Il principio secondo cui l' obbligazione naturale acquista rilevanza giuridica ed entra nel mondo del diritto solo con l' adempimento porta ad escludere che l' obbligo morale e sociale possa formare oggetto di trasmissione ereditaria in senso tecnico. Cionondimeno, i doveri morali e sociali possono sussistere non solo nei confronti della persona che ha posto in essere la particolare situazione di fatto, ma, in determinate circostanze, dopo la morte di questa, anche verso un suo strettissimo congiunto, specie se l' utilità economica che la prima avrebbe potuto trarre dalla situazione stessa e non ha tratto, si sarebbe trasformata in vantaggio anche per il congiunto.(Nella specie, i giudici del merito hanno ritenuto che costituiva adempimento di un' obbligazione naturale la disposizione volta a compensare l' opera disinteressatamente svolta come amministratore, fatta a favore della sorella del soggetto che l' aveva prestata, sulla considerazione che la disponente si sentiva obbligata verso la destinataria della prestazione, che viveva con lei come dama di compagnia, perché questa le appariva come la continuatrice dell' opera affettuosa e disinteressata del fratello).

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