Regio Decreto del 1914 numero 1326 art. 74


(comma abrogato)
I fogli dei repertori sono rigati a caselle, ed è assolutamente vietato al notaro di iscrivere più di un atto in ciascun ordine di caselle.
Il conservatore dell'archivio, dopo aver numerati e firmati i fogli, prende nota in apposito registro della quantità e della specie dei fogli stessi e del giorno della loro consegna. Il detto registro è tenuto a partite individuali, notaro per notaro. Prima di essere posto in uso, deve essere numerato e firmato nei suoi fogli dal pretore del mandamento in cui ha sede l'archivio, ai sensi dell'art. 64 della legge.
Anche i nuovi fogli di repertorio che il notaro richiede debbono essere sottoposti alle formalità prescritte dall'art. 64 della legge e la loro numerazione prosegue quella dei fogli precedenti.
La serie progressiva dei numeri, con cui sono segnati gli atti nel repertorio, viene continuata nei fogli ulteriormente forniti.
Anche i fogli che costituiscono il fascicolo supplementare dei repertori prescritto dall'articolo 63 della legge, sono soggetti alle stesse formalità e modalità prescritte dal presente regolamento.
Il notaro deve provvedersi del detto fascicolo unitamente ai repertori.

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