Codice Civile art. 2841


OMISSIONI E INESATTEZZE NEI TITOLI O NELLE NOTE
1. L' omissione o l' inesattezza di alcune delle indicazioni nel titolo, in base al quale è presa l' iscrizione, o nella nota non nuoce alla validità dell' iscrizione, salvo che induca incertezza sulla persona del creditore o del debitore o sull' ammontare del credito ovvero sulla persona del proprietario del bene gravato, quando l' indicazione ne è necessaria, o sull' identità dei singoli beni gravati.
2. Nel caso di altre omissioni o inesattezze, si può ordinare la rettificazione a istanza e a spese della parte interessata.

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