Il IV comma dell'art.
563 cod. civ. prevedeva che
il coniuge o i parenti in linea retta del donante potessero, entro venti anni dalla trascrizione della donazione notificare e trascrivere un atto di opposizione alla donazione.
La legge 2 dicembre 2025 n. 182, riformando l'azione di riduzione nella portata di essa verso i terzi, ha determinato l'inutilità dell'istituto, rimasto in vita soltanto nelle limitate ipotesi di cui al II comma dell'art. 44 della legge citata, portante una specifica disciplina transitoria.
La legge parlava di atto “notificato e trascritto”. E’ certo che occorressero entrambe le formalità per reputare perfezionata l’opposizione. Quanto alla sequenza invece soltanto apparentemente non sembrava necessario alcuno speciale ordine. Pareva invero più logico che la notificazione precedesse la trascrizione (anche per evitare che la fattispecie rimanesse “a metà” e che il donatario, diretto interessato, non ne sapesse nulla per difetto di notificazione. E’ ben vero che in tal caso l’efficacia dell’opposizione ne sarebbe risultata interdetta, ma è anche vero che non sarebbe stata immaginabile una notificazione tardiva comunque sanante, con effetti imbarazzanti per il donatario che si fosse accinto a negoziare il bene ovvero a richiedere un finanziamento). Quanto alla notificazione non erano necessarie speciali forme: ciò che conta è l’esser venuti a conoscenza (
1335 cod.civ.).
Quale funzione possiede la trascrizione? Non certo una funzione dichiarativa primaria: anche se l’avente causa dal donatario avesse trascritto il proprio titolo, in ogni caso l’atto di opposizione avrebbe prodotto la propria efficacia, se trascritto anteriormente al ventennio a far tempo dall’atto di liberalità.
Ecco: quanto detto evoca un interrogativo: quando l’opposizione fosse stata successiva ad un atto di alienazione di quanto donato a terzi, avrebbe dovuto forse essere notificata anche al detto terzo, vale a dire all’avente causa dal donante? Nella legge non si rinveniva alcun elemento che autorizzasse tale soluzione.
Cosa dire poi della rinunzia all'opposizione? La legge è assolutamente silente circa l'eventualità dell'esecuzione di formalità pubblicitarie. Secondo un'isolata pronunzia di una Corte di merito, la rinunzia sarebbe stata da annotare a margine dell'atto di acquisto del bene (Tribunale di Torino,
26 settembre 2014).