Rinuncia all'azione di restituzione, preventiva rinuncia all'atto di opposizione alla donazione: formalità pubblicitarie. Trascrizione, annotazione? (Tribunale di Torino, 26 settembre 2014)

È legittima la dichiarazione dell’erede legittimario di rinuncia all’azione di restituzione verso i terzi acquirenti dei beni donati. La dichiarazione di rinuncia all’azione di restituzione dei beni donati non è suscettibile di autonoma trascrizione nei Registri immobiliari in primo luogo per il principio di tassatività degli atti soggetti doverosamente a trascrizione cui è improntato il sistema normativo. A conferma di ciò si può altresì invocare la stessa c.d. norma di chiusura dettata dall'art. 2645 c.c. che estende l'obbligatorietà della trascrizione per la finalità di cui all'art.
2644 c.c. "ad ogni altro atto o provvedimento che produce in relazione a beni immobili o altri diritti immobiliari taluno degli effetti dei contratti menzionati nell'art. 2643 c.c.", così circoscrivendone chiaramente l'ambito ai soli atti negoziali che spieghino incidenza sul regime giuridico dei beni immobili. La dichiarazione di rinuncia all'azione di restituzione non rientra dunque fra gli atti negoziali di cui sia obbligatoria la trascrizione neppure ai sensi dell'art. 2645 c.c. poiché incidente, non già sul regime di proprietà del bene immobile donato, bensì sulla facoltà dei legittimari di agire in giudizio contro gli aventi causa del donatario. A diversa conclusione non può pervenirsi neppure invocando la previsione normativa contenuta nel novellato art. 563, comma IV, c.c., della trascrizione (oltre che della notifica) dell'atto stragiudiziale di opposizione alla donazione nei confronti del donatario e dei suoi aventi causa (nel caso in cui il bene donato sia già stato alienato a terzi).
Infatti, la trascrizione dell'atto di opposizione alla donazione lesiva della quota riservata ai legittimari ha la sola finalità di rendere edotti tutti i terzi interessati che il termine di prescrizione ventennale (dalla trascrizione della donazione) dell'azione di restituzione, spettante ai legittimari del donante contro i terzi aventi causa dal donatario soggetto a riduzione, è sospeso. L'atto di rinuncia all'azione di restituzione non è autonomamente trascrivibile e l'esigenza di favorire la commerciabilità dei beni donati pur durante la vita del donante può essere adeguatamente soddisfatta mediante annotazione dell'atto di rinuncia a margine della trascrizione dell'atto di donazione assoggettabile a riduzione.

Commento

(di Daniele Muritano)
Il Tribunale di Torino si pronuncia - per la prima volta - sul controverso tema della rinunzia all'azione di restituzione verso i terzi aventi causa dal donatario (art. 563 c.c.). La liceità della rinunzia viene fondata sulla considerazione per cui l’azione di restituzione ha carattere “reale”, diversamente dall'azione di riduzione, che avrebbe carattere “personale” e, per tale ragione, la legge prevede il divieto di rinunziarvi durante la vita del donante (art. 557 c.c.).
Si segnala che la dottrina che ritiene ammissibile la rinunzia all'azione di restituzione argomenta invece sulla base dell’autonomia tra azione di riduzione e azione di restituzione.
Quanto alla pubblicità, il Tribunale ritiene che l'atto non vada trascritto bensì annotato a margine della trascrizione della donazione.

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