Credito agevolato. Natura di mutuo di scopo. Collegamento negoziale tra rapporto principale e rapporto secondario. Conseguenze dell'inadempimento dell'obbligazione di realizzare le finalità stabilite. (Cass. Civ., Sez. I, sent. n. 1369 del 26 gennaio 2016)

La concessione di un credito cd. "agevolato" presuppone la nascita di un rapporto principale, tra l'istituto finanziario erogatore ed il privato, e di un rapporto secondario, tra l'ente pubblico ed il medesimo istituto finanziario. Il primo rapporto integra gli estremi del mutuo di scopo, in cui, per legge o per volontà delle parti, assume un ruolo primario l'interesse alla realizzazione dello scopo, tanto da tradursi, attraverso una clausola di destinazione, nell'assunzione, da parte del sovvenuto, dell'obbligo di compiere l'attività necessaria al perseguimento della finalità che il finanziamento mira ad agevolare. Il secondo, invece, consiste in una convenzione (cd. "contratto di ausilio") diretta a regolare l'obbligazione nei confronti dell'istituto finanziario e con la quale l'ente pubblico si accolla una parte degli interessi che devono essere corrisposti dal privato all'istituto mutuante. Il collegamento tra tali rapporti è di natura accessoria, tanto da poter cessare, lasciando sopravvivere solo quello principale, quando l'istituto finanziario lo abbia, regolato in modo da convertire il contratto di credito agevolato in un contratto di credito ordinario. Per converso, stante il vincolo di accessorietà che lega il contratto di ausilio a quello di mutuo, non è possibile che, a fronte della risoluzione di quest’ultimo, possa restare in vita solo il primo.

Commento

(di Daniele Minussi)
La S.C. analizza la struttura del contratto di finanziamento agevolato, nella quale coesistono due rapporti. Il primo, principale, intercorrente tra istituto finanziatore e soggetto finanziato; il secondo, accessorio, tra l'istituto e la parte pubblica in forza del quale l'ente si accolla una quota parte degli interessi in funzione della realizzazione di un preciso scopo a fronte del quale la somma viene mutuata. Il detto rapporto di ausilio possiede una funzione accessoria, di modo che l'eventuale caducazione di esso in conseguenza della mancata realizzazione di quanto stabilito, lascia integro il rapporto principale, con la conseguente trasformazione del finanziamento da "agevolato" in "ordinario".

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