Cass. civile, sez. I del 2016 numero 1369 (26/01/2016)




La concessione di un credito cd. "agevolato" presuppone la nascita di un rapporto principale, tra l'istituto finanziario erogatore ed il privato, e di un rapporto secondario, tra l'ente pubblico ed il medesimo istituto finanziario. Il primo rapporto integra gli estremi del mutuo di scopo, in cui, per legge o per volontà delle parti, assume un ruolo primario l'interesse alla realizzazione dello scopo, tanto da tradursi, attraverso una clausola di destinazione, nell'assunzione, da parte del sovvenuto, dell'obbligo di compiere l'attività necessaria al perseguimento della finalità che il finanziamento mira ad agevolare. Il secondo, invece, consiste in una convenzione (cd. "contratto di ausilio") diretta a regolare l'obbligazione nei confronti dell'istituto finanziario e con la quale l'ente pubblico si accolla una parte degli interessi che devono essere corrisposti dal privato all'istituto mutuante. Il collegamento tra tali rapporti è di natura accessoria, tanto da poter cessare, lasciando sopravvivere solo quello principale, quando l'istituto finanziario lo abbia, regolato in modo da convertire il contratto di credito agevolato in un contratto di credito ordinario. Per converso, stante il vincolo di accessorietà che lega il contratto di ausilio a quello di mutuo, non è possibile che, a fronte della risoluzione di quest’ultimo, possa restare in vita solo il primo.

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