Vengono qualificate come produttive di
mora automatica (ex re), la quale
ha luogo per il solo fatto del ritardo, le tre ipotesi di cui al II comma dell'art.
1219 cod.civ.
nota1. Si tratta dei seguenti casi:
- quando il debito derivi da fatto illecito (art. 2043 cod. civ. ).
- quando il debitore dichiara per iscritto di non volere adempiere l'obbligazione: qui, infatti, sarebbe manifestamente inutile la richiesta del creditore;
- quando l'obbligazione è a termine e la prestazione dev'essere eseguita al domicilio del creditore. In questa eventualità è la scadenza del termine che non giustifica il ritardo nell'adempimento (dies interpellat pro homine). Il numero 3 dell'art. 1219 cod.civ. prescrive comunque che, qualora il termine scada dopo la morte del debitore, gli eredi non sono costituiti in mora che mediante intimazione o richiesta fatta per iscritto, decorsi otto giorni dall' intimazione o dalla richiesta. Secondo l'opinione preferibile nota2, l'elencazione di cui alla norma in esame non sarebbe da ritenersi tassativa : si pensi al caso in cui le parti si accordino esonerando il creditore dall'onere della preventiva intimazione, ovvero predeterminando le caratteristiche dell'evento dal quale scaturiscano poi, automaticamente, le conseguenze proprie della mora.
Dubbio è invece se il ritardo intollerabile, a prescindere da ulteriori requisiti o qualificazioni, possa produrre mora in difetto di intimazione
nota3.
Alle ipotesi di mora automatica previsti dal codice civile deve essere aggiunta l'ipotesi, invero di notevole rilevanza pratica ed applicativa, di cui all'art.
4 del D. Lgs. 231/02, attuativo della direttiva della Comunità europea 2000
n.35. La normativa (novellata per effetto dell'emanazione del D.Lgs. 9 novembre 2012, n. 192 in ottemperanza alla Direttiva 2011/7/UE), di cui meglio si dirà partitamente,
ha predisposto una speciale normativa degli interessi moratori relativi ai pagamenti da effettuare nell'ambito delle "transazioni commerciali" tra soggetti imprenditori o tra imprese e pubbliche amministrazioni, prescrivendo l'automatica debenza degli interessi moratori.Note
nota1
Bianca, Diritto civile, 1994, vol. V, Milano, p. 94 e Torrenet-Schlesinger, Manuale di diritto privato, Milano, 1985, p. 465.
top1nota2
Benatti, La costituzione in mora del debitore, Milano, 1968, p. 174 e Giorgianni, L'inadempimento.Corso di diritto civile, Milano, 1975, p. 126.
top2nota3
In particolare Bianca, Diritto civile, vol. I, Milano, 1994, p. 100, ritenendo che la norma sulla costituzione automatica non abbia carattere tassativo, ravvisa nell'ipotesi di ritardo intollerabile una forma di mora ex re.
top3Bibliografia
- BENATTI, La costituzione in mora del debitore, Milano, 1968
- BIANCA, Diritto civile, Milano, V, 1994
- GIORGIANNI, L’inadempimento: corso di diritto civile, Milano, 1975