Le modificazioni soggettive del rapporto introducono il mutamento dei riferimenti soggettivi, fermo restando l'aspetto oggettivo (afferente cioè alla natura ed alla consistenza delle situazioni giuridiche soggettive) nota1.Le modificazioni soggettive del rapporto giuridico, le quali possono riguardarne tanto il lato passivo quanto quello attivo
nota2 , introducono la nozione di
acquisto a titolo derivativo. Si parla per entrambe di
successione, allo scopo di descrivere il fenomeno del subentrare di un soggetto nella situazione giuridica di diritto, di dovere, di potere, di obbligo, di soggezione, facente capo alle varie situazioni giuridiche soggettive
nota3 .
Dal punto di vista del soggetto
dante causa (ossia di colui che trasferisce) si parla anche di
alienazione o di trasmissione. Dal punto di vista
dell'avente causa (di colui che riceve) si parla di acquisto (a titolo)
derivativo.
Questo termine è contrapposto a quello di
acquisto a titolo originario, già menzionato per il caso di costituzione del rapporto o meglio della relazione giuridica, essendo tale modalità acquisitiva del diritto attinente ai diritti reali.
Si ha acquisto
derivativo-traslativo quando il trasferimento fa pervenire all'avente causa esattamente la situazione soggettiva facente capo al dante causa.
Si ha acquisto
derivativo-costitutivo nel caso di costituzione di un diritto reale diverso dalla proprietà, ovvero di una situazione soggettiva più limitata di quella che ne costituisce la base.
Vi sono due regole generali proprie dell'acquisto derivativo:
- nemo plus juris transferre potest quam ipse habet: l'avente causa non può vantare una posizione giuridica più ampia rispetto a quella spettante al dante causa;
- resoluto jure dantis resolvitur et jus accipientis.L'acquisto del nuovo titolare dipende dall'effettiva sussistenza del diritto del dante causa. Nell'ambito del rapporto obbligatorio le modificazioni soggettive passive valgono ad introdurre le figure della delegazione passiva, dell' espromissione e dell' accollo, quelle attive della delegazione attiva, della cessione del credito e, sia pure in modo improprio, della surrogazione nota4 .
Occorrerà che si dia altresì conto di un criterio di attribuzione del diritto che si pone come
alternativo ed eventualmente confliggente rispetto alla successione: vale a dire dell'accrescimento. La tematica afferente a quest'ultimo sarà oggetto di disamina in sede di analisi delle c.d.
modificazioni miste del rapporto. Note
nota1
Messineo, Manuale di dir.civile e commerciale, vol.III, Milano, 1959, p.219.
top1nota2
Santoro-Passarelli, Dottrine generali del diritto civile, Napoli, 1997, p.90.
top2nota3
Torrente-Schlesinger, Manuale di diritto privato, Milano, 1985 p.76.
top3nota4
E' questa la sistemazione tradizionale delle figure di modificazione soggettiva: cfr.Breccia, Le obbligazioni, in Trattato di dir.priv., a cura di Iudica-Zatti, Milano, 1991, p.754.
top4 Bibliografia
- BRECCIA, Le obbligazioni, Milano, Tratt.dir.priv a cura di Iudica-Zatti, vol. XXIV, 1991
- SANTORO PASSARELLI, Dottrine generali del diritto civile, Napoli, 2002