Contributi di ricostruzione post sismica, incorporazione nel valore del bene donato e azione di riduzione. (Cass. Civ., Sez. VI-II, ord. n. 2510 del 27 gennaio 2022)

Il contributo di ricostruzione post-sismica ex art. 3 del d.l. n. 79 del 1968, convertito in legge n. 241 del 1968, si pone in rapporto di correlazione con la proprietà del fabbricato da ricostruire, sicché gli interventi di ricostruzione, ove eseguiti da parte del donatario avvalendosi dei contributi statali erogati a tal fine, vanno considerati come ricompresi nel valore della "res" donata, ai fini della stima del bene nell'ottica della collazione, nonché ai fini dell'azione di riduzione, atteso il rinvio alle norme dettate in tema di collazione dall'art. 556 cod.civ.

Commento

(di Daniele Minussi)
Come è noto gli artt. 748 e 749 cod.civ. disciplinano la sorte dei miglioramenti, delle spese relative al bene immobile oggetto di collazione (nonchè di imputazione ex se ai fini della riunione fittizia). Occorre dunque dedurre, in favore del donatario, il valore delle migliorie apportate al bene nei limiti del valore delle stesse al tempo dell'apertura della successione. Non si tratta di computare le spese sostenute, ma di valutare l'incremento di valore apportato al bene in conseguenza di tali esborsi, quand'anche apportati da terzi. Ciò premesso, si comprende come la S.C. abbia potuto statuire nel senso di cui alla pronunzia in commento, con la quale è stato deciso che l'incremento di valore del bene per effetto della ristrutturazione operata fruendo dei contributi di ricostruzione in questione debbano essere computati come compresi nel valore di quanto donato e non debbano dunque essere decontati in favore del donatario.

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