Collazione tra coeredi. Valutazione dei beni ai fini dell'adempimento dell'obbligazione collatizia per imputazione. Sorte dei miglioramenti apportati al bene donato e delle variazioni di valore del bene a cagione di sopravvenuta destinazione edificatoria. Valutazione al tempo dell'apertura della successione. (Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 20041 del 6 ottobre 2016)

L'art. 747 c.c.. stabilisce che la collazione per imputazione si fa avuto riguardo al valore dell'immobile al momento dell'apertura della successione, senza che i beni oggetto della collazione tornino materialmente e giuridicamente a far parte della massa ereditaria, incidendo i medesimi esclusivamente nel computo aritmetico delle quote da attribuire ai singoli coeredi secondo la misura del diritto di ciascuno. Non sono irrilevanti, ai fini del computo di detto valore, i miglioramenti che abbiano interessato l'immobile fino a quel momento. Ai sensi dell'art. 748 c.c. va dedotto a favore del donatario il valore delle migliorie apportate al fondo nei limiti del loro valore al tempo dell'aperta successione. Nel caso di alienazione, l'art. 749 c.c.. dispone che i miglioramenti fatti dall'acquirente debbano essere computati nei termini indicati.
In tema di scioglimento della comunione ereditaria, la collazione per imputazione di un immobile che, successivamente alla sua alienazione da parte del donatario, ma anteriormente all'apertura della successione, abbia subito un incremento di valore per effetto di una destinazione edificatoria insussistente all'atto dell'alienazione suddetta, va eseguita stimando il valore del bene al momento dell'apertura della successione e, dunque, tenendo conto anche di tale sopravvenuta attitudine urbanistica la quale, non dipendendo da un'attività del donatario o del terzo diretta ad incrementare il valore del bene, né essendo correlativa ad un esborso del donatario o all'arricchimento, corrispondente al valore delle opere realizzate, che il terzo abbia voluto porre in essere in favore di quello, non corrisponde alla finalità che sottende il regime dei miglioramenti della res donata e, pertanto, non ne condivide la disciplina.
Il terreno che abbia subito un incremento di valore per effetto di una destinazione edificatoria, insussistente al momento del trasferimento ma sopravvenuta prima della morte del donante, deve essere stimato, ai fini della collazione, con riferimento al valore che ha al momento di apertura della successione, anche nell'ipotesi che sia stato già alienato dal donatario.
In tema di collazione, ove il relictum sia costituito da un unico bene, i prelevamenti devono essere effettuati stralciando dallo stesso la quota corrispondente al valore dei beni oggetto del conferimento per imputazione, atteso che la mancanza, nell'asse ereditario, di beni della stessa natura di quelli che sono stati così conferiti dagli eredi donatari non esclude il diritto degli eredi non donatari al prelevamento, che si attua, ex art. 725 c.c., solo per quanto possibile, con oggetti della stessa natura e qualità di quelli non conferiti in natura.

Commento

(di Daniele Minussi)
La S.C. si pronuncia su un tema particolarmente delicato, consistente nella valutazione economica dei cespiti che siano oggetto di obbligazione collatizia attuata per imputazione e non già tramite conferimento in natura. A tal proposito venivano in considerazione due distinte situazioni dall'analogo contenuto economico, ma aventi configurazione giuridica assolutamente divergente. Nella prima ipotesi si trattava di un immobile che, dopo essere stato donato al coerede tenuto alla collazione, era stato oggetto di ristrutturazione che ne aveva accresciuto il valore. Nella seconda, invece, si trattava di un appezzamento di terreno che nel tempo delle liberalità donativa non aveva attitudine edificatoria. Successivamente il donatario lo alienava, come tale, a terzi. Al tempo dell'apertura della successione, mutati gli strumenti urbanistici, il fondo nel frattempo aveva acquisito destinazione edificatoria, incrementandosi notevolmente nel valore. Quid juris? La regola base, in materia di valutazione dei cespiti oggetto di liberalità ai fini della collazione per imputazione (giacché, all'esito dell'alienazione, non sarebbe più stato praticabile il conferimento in natura), è quella della stima al tempo dell'apertura della successione (art.747 cod.civ.). A questa regola base si aggiunge quella, ricavata dagli artt. 748 e 749 cod.civ., intesa a correggere quelle variazioni di valore dei cespiti che fossero state introdotte per effetto della condotta del donatario. Quello che conta, in ogni caso, è che la variazione di valore del bene, quand'anche cagionata non già in conseguenza dell'operato del donatario, ma addirittura del terzo subacquirente, debba essere computata ai fini della collazione. In tal senso l'art. 749 cod.civ. estende la disciplina prevista dall'art. 748 cod.civ. anche a tale ipotesi, rendendo rilevanti le eventuali migliorie introdotte dal terzo. E per le variazioni di valore dipendenti da fattori estranei, quali la sopravvenuta variazione dello strumento urbanistico? Secondo la S.C. l'esito è analogo: rileva la variazione incrementativa di valore del bene. Ne discende che se Tizio ha ricevuto un terreno che valeva 100 in quanto non edificabile, rivendendolo per tale prezzo e, successivamente, il fondo, edificabile, ha assunto un valore di 1000, il donatario Tizio risulterà obbligato a conferire 1000 all'asse ereditario. Insomma: non l'avesse venduto, avrebbe fatto cosa migliore.

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