Cass. civile, sez. II del 2016 numero 20041 (06/10/2016)




L'art. 747 c.c.. stabilisce che la collazione per imputazione si fa avuto riguardo al valore dell'immobile al momento dell'apertura della successione, senza che i beni oggetto della collazione tornino materialmente e giuridicamente a far parte della massa ereditaria, incidendo i medesimi esclusivamente nel computo aritmetico delle quote da attribuire ai singoli coeredi secondo la misura del diritto di ciascuno. Non sono irrilevanti, ai fini del computo di detto valore, i miglioramenti che abbiano interessato l'immobile fino a quel momento. Ai sensi dell'art. 748 c.c. va dedotto a favore del donatario il valore delle migliorie apportate al fondo nei limiti del loro valore al tempo dell'aperta successione. Nel caso di alienazione, l'art. 749 c.c.. dispone che i miglioramenti fatti dall'acquirente debbano essere computati nei termini indicati.

In tema di scioglimento della comunione ereditaria, la collazione per imputazione di un immobile che, successivamente alla sua alienazione da parte del donatario, ma anteriormente all'apertura della successione, abbia subito un incremento di valore per effetto di una destinazione edificatoria insussistente all'atto dell'alienazione suddetta, va eseguita stimando il valore del bene al momento dell'apertura della successione e, dunque, tenendo conto anche di tale sopravvenuta attitudine urbanistica la quale, non dipendendo da un'attività del donatario o del terzo diretta ad incrementare il valore del bene, né essendo correlativa ad un esborso del donatario o all'arricchimento, corrispondente al valore delle opere realizzate, che il terzo abbia voluto porre in essere in favore di quello, non corrisponde alla finalità che sottende il regime dei miglioramenti della res donata e, pertanto, non ne condivide la disciplina.

Il terreno che abbia subito un incremento di valore per effetto di una destinazione edificatoria, insussistente al momento del trasferimento ma sopravvenuta prima della morte del donante, deve essere stimato, ai fini della collazione, con riferimento al valore che ha al momento di apertura della successione, anche nell'ipotesi che sia stato già alienato dal donatario.

In tema di collazione, ove il relictum sia costituito da un unico bene, i prelevamenti devono essere effettuati stralciando dallo stesso la quota corrispondente al valore dei beni oggetto del conferimento per imputazione, atteso che la mancanza, nell'asse ereditario, di beni della stessa natura di quelli che sono stati così conferiti dagli eredi donatari non esclude il diritto degli eredi non donatari al prelevamento, che si attua, ex art. 725 c.c., solo per quanto possibile, con oggetti della stessa natura e qualità di quelli non conferiti in natura.

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