Codice Civile art. 1716


PLURALITA' DI MANDATARI
1. Salvo patto contrario, il mandato conferito a più persone designate a operare congiuntamente non ha effetto, se non è accettato da tutte. Se nel mandato non è dichiarato che i mandatari devono agire congiuntamente, ciascuno di essi può concludere l' affare. In questo caso il mandante, appena avvertito della conclusione, deve darne notizia agli altri mandatari; in mancanza è tenuto a risarcire i danni derivanti dall' omissione o dal ritardo.
2. Se più mandatari hanno comunque operato congiuntamente, essi sono obbligati in solido verso il mandante.

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