A mente dell'art.
457 cod. civ. non si apre la successione legittima se non e nella misura in cui non operi la successione testamentaria. Ciò significa, secondo l'opinione maggioritaria, che la successione legittima costituisce
un regime residuale, una sorta di disciplina suppletiva destinata ad operare solo quando il patrimonio del
de cuius non abbia trovato sistemazione per mezzo di una valida disposizione testamentaria. La mancanza di una valida disposizione testamentaria a titolo universale non si ha comunque solo nell'ipotesi di mancanza materiale di un testamento, ma anche in altri casi opportunamente posti in evidenza dalla dottrina
nota1 . All'inesistenza materiale di un testamento vengono, infatti, equiparate
l'esistenza di un valido contenente una o più disposizione testamentaria a titolo universale limitate solo ad una quota ideale dell'eredità. Egualmente è a dirsi per l'esistenza di un
testamento contenente unicamente disposizioni a titolo particolare nota2. Ciò anche quando ad uno dei legatari fosse stato imposto un onere (Cass. Civ., Sez. II,
15239/2017). Si procederà all'apertura della successione legittima anche nel caso di
testamento che, pur contenente una disposizione, anche a titolo universale, sia successivamente revocato ed in generale ogni ipotesi di successiva inefficacia della disposizione testamentaria, per caducità, per mancanza della condizione sospensiva o per avveramento della condizione risolutiva, per risoluzione a norma dell'art.
648 cod. civ. , oppure perché l'istituito non vuole o non può accettare l'eredità e non si faccia luogo a sostituzione, rappresentazione e accrescimento. Allo stesso modo la successione legittima si aprirà in caso di
nullità o annullamento del testamento (sempre che sia intervenuta la relativa pronuncia costitutiva) o di una singola disposizione a titolo universale
nota3 .
Si è poi ritenuto in giurisprudenza (ancorchè si tratti di un precedente assai risalente) che il caso di mancanza della successione testamentaria non sia identificabile con la
diversa ipotesi del testamento successivamente sottratto senza che sia possibile provarne il contenuto (cfr. Cass. del Regno,
1836/36 . Non potrebbe pertanto un erede legittimo pretendere di essere immesso nella titolarità del patrimonio solo a mezzo della dimostrazione dell'avvenuta sottrazione della scheda da parte di chi sia stato beneficiato da precedente testamento, onde dedurne che, eliminato per indegnità l'erede testamentario e presunto autore della soppressione del secondo testamento, venga ad aprirsi la successione legittima. In tal caso, si è affermato, che la volontà di cui manca la prova è quella inerente il contenuto della chiamata testamentaria, ma non che la stessa fosse esistente e, come tale, destinata ad impedire l'operatività della chiamata legale. La dottrina, peraltro, appare contraria a tale impostazione: non si coglie alcuna differenza tra il testamento mancante e quello sicuramente fatto, ma poi sottratto ed il cui contenuto non sia ricostruibile. Diversamente, in attesa della prova (che potrebbe non arrivare mai) la delazione sarebbe destinata a rimanere indefinitamente sospesa, con grave pregiudizio per gli interessi degli eredi legittimi, ma ancor prima della certezza dei rapporti
nota4.
Diverso è il caso in cui la successione testamentaria manchi solo in parte. La successione legittima regolerà la destinazione del patrimonio del
de cuius per la parte per la quale non è stato disposto, anche eventualmente coinvolgendo gli stessi soggetti già indicati come eredi testamentari. Tale principio risulta confermato anche in giurisprudenza. E' stato così deciso che, nell'eventualità in cui il
de cuius abbia disposto solo di una quota parte del suo patrimonio, la devoluzione della parte dell'asse non compresa nel testamento debba avere luogo in base alle norme della successione legittima (cfr. Cass.Civ. Sez.II,
2968/97 e Cass.Civ.,
580/60 ). Pertanto, qualora il testamento attribuisca agli eredi soltanto una parte dei beni, gli eredi succederanno nella parte residua dell'asse ereditario, mentre nel caso in cui il testamento non contenga che disposizioni a carattere particolare, gli eredi legittimi saranno i soli eredi che rimangono soggetti ai pesi loro imposti dal testamento. Giova tuttavia rilevare che, nell'ipotesi di institutio ex re certa (
art.588 cod.civ. ) l'efficacia espansiva della stessa possa risultare in concreto sufficiente a svolgere una funzione attributiva dell'intero asse ereditario.
Ugualmente, nel caso in cui
il testamento contenga soltanto disposizioni non aventi contenuto patrimoniale, la successione legittima servirà per individuare i successori del
de cuius, su cui graverà l'onere di dar seguito a quanto previsto dal testatore.
Non è detto che la vocazione legittima venga ad attribuire un vantaggio economico ai soggetti chiamati come successibili. Ciò avviene nel caso in cui i debiti uguaglino o addirittura superino l'attivo ereditario, o quando il
de cuius abbia disposto di tutte le proprie sostanze a titolo particolare, senza nominare eredi
nota5 .
Tale principio, valido nella successione testamentaria come in quella avente la propria fonte nella legge, incontra l'unico limite della tutela dei diritti riservati ai legittimari.
nota1
Note
nota1
Calderone,
Della successione legittima e dei legittimari, in Comm.cod.civ., Milano, p.304.
top1nota
nota2
La successione legittima opererà in esclusiva anche qualora con il testamento, non contenente alcuna istituzione ereditaria, sia stato attribuito un legato in favore unicamente di un successibile
ex lege. Cass.Civ. Sez.II,
5918/99 , in Riv.Not., 2000, p.732.
top2nota3
Capozzi,
Successioni e donazioni, Milano, 2002, p.325.
top3nota4
In dottrina cfr: Azzariti-Iannacone,
Successione dei legittimari e successione dei legittimi, in Giust.sist.dir.civ. diretta da Bigiavi, Torino, 2000, p.372.
top4nota5
Così Cannizzo, Successioni legittime e necessarie, in Il diritto privato nella giurisprudenza a cura di Cendon, vol. II, Torino, 2000, p.129.
top5Bibliografia
- AZZARITI-IANNACONE, Successione dei legittimari e successione dei legittimi, Torino, Giur.sist.dir.civ. Bigiavi, 2000
- CALDERONE, Della successione legittima e dei legittimari, Novara- Roma, Comm. teorico-pratico al cod. civ., 1976
- CANNIZZO, Successioni legittime e necessarie, Torino, Il diritto privato nella giurisprudenza , II, 2000