Limiti alla revoca della rinunzia all'eredità



La facoltà di revoca della rinunzia non può non venir meno quando ormai siasi prescritto il diritto di accettare l'eredità in esito al decorso del termine prescrizionale decennale di cui all'art. 480 cod.civ. . Ciò non è che il logico corollario della considerazione della natura giuridica della revoca della rinunzia: se è vero che essa può essere più appropriatamente considerata un'accettazione tardiva in tanto sarà praticabile, in quanto il diritto di accettare sussista ancora. La stessa cosa occorre dire in relazione all'eventuale scadenza di un termine decadenziale introdotto ai sensi dell'art. 481 cod.civ. (c.d. actio interrogatoria ) nota1.

Ancora non può (più) avere luogo la revoca della rinunzia quando della delazione respinta si sia appropriato un altro chiamato in subordine che abbia accettato (tanto nel caso in cui l'accettazione sia intervenuta espressamente ai sensi dell'art.475 cod.civ. , quanto tacitamente (art.476 cod.civ. ), ovvero in modo presunto (art. 485 cod.civ. ) o automaticamente (art.586 cod.civ. : successione dello Stato). E' inoltre chiaro che se viene in considerazione un soggetto che aveva già accettato, l'acquisto per accrescimento di costui (art. 674 cod.civ. ), in relazione alla quota rinunziata, opera immediatamente e senza bisogno di alcuna ulteriore manifestazione di volontà nota2. Poichè la rappresentazione però prevale sull'accrescimento, quando operi la prima e il rappresentante non abbia ancora accettato, la delazione in favore del rinunziante può considerarsi mantenuta entro gli ordinari termini di prescrizione del diritto di accettare (Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 29146 del 6 ottobre 2022).

Occorre infine mettere a fuoco in ultimo il limite all'operatività della revoca della rinunzia che sembra porre l'art.525 cod.civ. , laddove riferisce che l'accettazione del rinunziante avviene "senza pregiudizio delle ragioni acquistate da terzi sopra i beni dell'eredità". Prevale tra gli interpreti l'idea che la regola non possieda alcuna valenza pratica nota3 . E' stato sostenuto che essa varrebbe a far salvi gli atti di amministrazione medio tempore compiuti dal curatore dell'eredità giacente o dal chiamato possessore dei beni: così intesa tuttavia la prescrizione si paleserebbe inutile, dal momento che non muterebbe l'ordinaria tutela dei terzi: la posizione di chi, dopo aver rinunziato, successivamente accetta ex art. 525 cod.civ. non è difforme da quella degli altri chiamati che abbiano ad accettare. E' giocoforza attribuire alla disposizione un differente significato: si pensi al caso di un chiamato in subordine che accetti e la cui chiamata, in un tempo successivo, venga eliminata perchè il testamento viene dichiarato falso o comunque viene caducata la singola disposizione (ovvero ancora eliminata la delazione, come nell'ipotesi di una sentenza che abbia dichiarato l'indegnità del chiamato). Ebbene: l'ultimo inciso dell'art. 525 cod. civ. è destinato a far salvi gli effetti degli eventuali atti di disposizione dei beni ereditari che tale soggetto avesse compiuto (es.: alienando un cespite ereditario). Diversamente, caducatosi il diritto del chiamato in subordine, anche il diritto del terzo avente causa da costui cadrebbe. La regola in esame impedisce appunto questo esito, dovendo il diritto del rinunziante che intenda tardivamente accettare cedere il passo a quello del terzo avente causa da colui che era legittimato a porre in essere l'atto di disposizione nel tempo in cui questo ebbe luogo nota4.

Note

nota1

Coviello, Diritto successorio, Bari, 1962, p.354.
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nota2

Prestipino, Delle successioni in generale, in Comm.teorico-pratico al cod.civ., diretto da De Martino, Novara-Roma, 1981, p.466.
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nota3

Così Ferri, Successioni in generale, in Comm.cod.civ., a cura di Scialoja-Branca, Bologna-Roma, 1980, p.128 e Cicu, Successioni per causa di morte. Parte generale. Delazione ed acquisto dell'eredità. Divisione ereditaria, in Tratt.dir.civ. e comm., diretto da CicuMessineo, Milano, 1961, p.218.
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nota4

Analogamente Grosso e Burdese, Le successioni, in Tratt.dir. civ.it., diretto da Vassalli, Torino, 1977, p.356, che sottolinea l'utilità di questo disposto, pur sostenendo che la salvezza dei diritti dei terzi non possa pregiudicare il diritto del legittimario ad esperire l'azione di riduzione a tutela della sua porzione legittima.
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Bibliografia

  • COVIELLO, Diritto successorio, Bari, 1962
  • FERRI, Successioni in generale. Art.456 - 511, Bologna Roma, Comm.cod.civ. Scialoja Branca, 1980
  • GROSSO-BURDESE, Le successioni. Parte generale, Torino, Tratt.dir.civ. it. diretto da Vassalli, XII - t.1, 1977
  • PRESTIPINO, Delle successioni in generale, Novara-Roma, Comm.cod.civ., dir. da De Martino, 1981

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