Liberalità: la causa



La causa liberale evoca la disposizione spontanea nota1, che ha quale conseguenza il depauperamento del disponente ed il conseguente arricchimento del beneficiario.

Si tratta di una dinamica negoziale nella quale assume preponderante considerazione l'intento di una soltanto delle parti, tanto è vero che non mancano opinioni in dottrina secondo le quali risulterebbe indistinguibile in concreto la causa dell'attribuzione rispetto ai motivi che animano il disponente nota2.

Il concetto di liberalità non coincide con quella di donazione.
A fronte della donazione (art. 769 cod.civ. ) possono annoverarsi ulteriori disposizioni che si concretano in liberalità non donative: atti che pur producendo gli effetti propri della donazione, non si identificano nella donazione, non possedendone i requisiti formali e sostanzialinota3 .

Si pensi ad esempio alle donazioni indirette (art. 809 cod.civ. ) ed alle liberalità d'uso (art. 770, II comma, cod.civ.).
Le prime corrispondono a quegli atti negoziali diversi dalla donazione, spesso connotati da una causa variabile che può venire in concreto ad assumere la portata di causa liberale: si pensi all'adempimento del terzo (art. 1180 cod.civ., es. il pagamento del prezzo di un immobile: cfr. Cass. Civ., Sez. II, 1986/2016), al contratto a favore di terzo (art. 1411 cod.civ.), all'espromissione (art. 1272 cod.civ. ). Si pensi anche al negotium mixtum cum donatione (es.: la vendita effettuata per un prezzo irrisorio). Spesso non è agevole stabilire se si tratti di donazione indiretta o di altro: si pensi alla cointestazione di un conto bancario con facoltà disgiunta di prelievo, conto alimentato esclusivamente con denari di uno soltanto degli intestatari (Cass. Civ. Sez. II, 26983/08); oppure all'apertura di conti correnti già destinati ai beneficiari per disposizione impartita alla banca (Cass. Civ., Sez. II, 21449/2015). Cosa dire dell'ipotesi di cointestazione di buoni postali acquisiti con il denaro di uno soltanto degli intestatari (Cass. Civ., Sez. II, 10991/13)? Va chiarito comunque come il concetto di liberalità si differenzi da quello di aleatorietà: pertanto non può essere assimilato alla donazione il trasferimento di un immobile a fronte delle prestazioni assistenziali da erogare per tutta la vita del cedente (Cass. Civ., Sez. VI-II, 1467/2018).
Per quanto invece attiene alle liberalità d'uso, viene in esame quanto disposto dal II comma dell'art.770, cod.civ., ai sensi del quale "Non costituisce donazione la liberalità che si suole fare in occasione di servizi resi o comunque in conformità agli usi". Anzitutto si può rilevare testualmente come le liberalità in parola non costituiscano donazioni (cfr. Cass. Civ. Sez. II, ord. 41480/2021): ad esse risulteranno dunque inapplicabili non solo le norme in tema di forma, ma anche quelle afferenti alla collazione, alla riunione fittizia, alla riduzione. Ma come definire, in positivo, queste liberalità? Si può dire che le stesse siano poste in essere non già quale libera manifestazione della volontà del disponente (in tal senso dunque non sono donazioni), bensì quale consapevole adeguamento agli usi e ai costumi sociali di un certo periodo e un determinato luogo.

Evidentemente inapplicabile in senso stretto la nozione di liberalità alle disposizioni contenute in un testamento: esse valgono a disporre per il tempo in cui il disponente abbia cessato di vivere e sicuramente non possono aver a che fare con un meccanismo di depauperamento di un soggetto non più esistente. E' tuttavia possibile parlare di un arricchimento senza correlativo impoverimento del beneficiario almeno per quelle disposizioni che, come l'istituzione d'erede (quando possieda un contenuto attivo) o il legato, siano a ciò finalizzate.

L'affinità dell'elemento causale tra atti di liberalità inter vivos e disposizioni attributive mortis causa rende possibile il riferimento ad una normativa che in concreto si articola nelle medesime regole (art. 553 cod.civ. per l'azione di riduzione, l'art. 737 cod.civ. per la collazione) ovvero in prescrizioni dal contenuto praticamente identico: ad esempio per quanto attiene alle limitazioni della capacità giuridica del beneficiario (artt. 779 e 596 cod.civ.) a quelle in tema di eccezionale sanatoria della disposizione nulla (artt. 799 e 590 cod.civ.), a quelle in materia di sostituzione fedecommissaria (artt. 795 e 692 cod.civ. ) e ad altre ancora.

Note

nota1

Sulla necessità della spontaneità cfr. Piccinini, Gli atti di liberalità, in Successioni e donazioni, a cura di Rescigno, II, Padova, 1994, p.156 e Carnevali, La donazione, in Tratt. dir. priv., diretto da Rescigno, VI, Torino, 1982, p.442.
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nota2

Così Biscontini, Eseguibilità del contratto preliminare e preliminare di donazione, in Rass.dir.civ., 1987, p.582.
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nota3

Torrente, La donazione, in Tratt. dir.civ. e comm., diretto da Cicu-Messineo, Milano, 1956.
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Bibliografia

  • BISCONTINI, Eseguibilità del contratto preliminare e preliminare di donazione, Rass. dir. civ., 1987
  • PICCININI, Gli atti di liberalità, Padova, Successioni e donazioni, a cura di Rescigno, II, 1994
  • TORRENTE, La donazione, Milano, Tratt.dir.civ. e comm. diretto da Cicu-Messineo, 2006

Prassi collegate

  • Quesito n. 26-2013/T, Donazione remuneratoria. Esclusione dall’imposta sulle successioni e donazioni

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