Cass. Civ., sez. II, n. 26983/2008. Accertamento dell'animus donandi ai fini della configurazione di donazione indiretta.

La possibilità che costituisca donazione indiretta l'atto di cointestazione, con firma e disponibilità disgiunte, di una somma di denaro depositata presso un istituto di credito - qualora la predetta somma, all'atto della cointestazione, risulti essere appartenuta ad uno solo dei cointestatari - è legata all'apprezzamento dell'esistenza dell' "animus donandi", consistente nell'accertamento che il proprietario del denaro non aveva, nel momento della cointestazione, altro scopo che quello della liberalità.

Commento

Non è sufficiente la mera considerazione del fatto della cointestazione del conto sul quale è stata fatta confluire una somma di denaro appartenente soltanto ad uno dei cointestatari per qualificare la fattispecie in chiave di liberalità. L'operazione infatti potrebbe semplicemente essere stata effettuata nell'ambito di un rapporto fiduciario (come tale anche oneroso).

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