Cass. Civ., sez. II, n. 26983/2008. Accertamento dell'animus donandi ai fini della configurazione di donazione indiretta.
La possibilità che costituisca donazione indiretta l'atto di cointestazione, con firma e disponibilità disgiunte, di una somma di denaro depositata presso un istituto di credito - qualora la predetta somma, all'atto della cointestazione, risulti essere appartenuta ad uno solo dei cointestatari - è legata all'apprezzamento dell'esistenza dell' "animus donandi", consistente nell'accertamento che il proprietario del denaro non aveva, nel momento della cointestazione, altro scopo che quello della liberalità.