Legge regionale Puglia del 2001 numero 20 art. 20


NORME DI PRIMA ATTUAZIONE

1. Gli strumenti comunali di pianificazione urbanistica già adottati alla data di entrata in vigore della presente legge sono approvati secondo le disposizioni stabilite dalla L.R. n. 56/1980.
2. Le varianti agli strumenti comunali di pianificazione urbanistica già adottate alla data di entrata in vigore della presente legge, fino all'approvazione delle stesse, seguono le disposizioni stabilite dalla L.R. n. 56/1980.
3. Le varianti agli strumenti comunali di pianificazione urbanistica non adeguate alla L.R. n. 56/1980 e/o non conformi alle prescrizioni della presente legge possono essere formate soltanto per la realizzazione di programmi di edilizia residenziale pubblica ai sensi della legge 18 aprile 1962, n. 167 e di piani per gli insediamenti produttivi ai sensi della legge 22 ottobre 1971, n. 865 e per la realizzazione di progetti di opere pubbliche e/o progetti di adeguamento agli standards urbanistici, così come definiti dalla vigente normativa, ai sensi della legge 3 gennaio 1978, n. 1 e successive modificazioni, nonché per la realizzazione di opere e interventi previsti dalla vigente legislazione statale e/o regionale.
4. Le varianti agli strumenti comunali di pianificazione urbanistica adeguati alla L.R. n. 56/1980 e non conformi alle prescrizioni della presente legge possono essere formate e seguono le disposizioni stabilite dalla vigente legislazione regionale e statale. Esse devono conformarsi al D.R.A.G., ove esistente.
5. I P.U.E. di cui al comma 1 dell'articolo 15, nelle more della definizione del D.R.A.G. di cui all'articolo 4, sono formati secondo le disposizioni stabilite dalla L.R. n. 56/1980.
5-bis. La formazione dei PIRT di cui all'articolo 15 è consentita anche in presenza di strumento urbanistico generale adeguato al PUTT/P.
(Comma aggiunto dall'art. 9, comma 3, L.R. 13 dicembre 2004, n. 24)

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