Legge regionale Puglia del 2001 numero 20 art. 1


TITOLO I Princìpi (FINALITÀ)

1. La Regione Puglia, in attuazione dei princìpi generali dell'ordinamento italiano e comunitario, nel rispetto delle leggi dello Stato, regola e controlla gli assetti, le trasformazioni e gli usi del territorio.
2. La Regione Puglia persegue gli obiettivi della tutela dei valori ambientali, storici e culturali espressi dal territorio, nonché della sua riqualificazione, finalizzati allo sviluppo sostenibile della comunità regionale.

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