Legge regionale Puglia del 2001 numero 20 art. 19


TITOLO VI Disposizioni transitorie e finali (SOSPENSIONE E REVOCA DEI PROGRAMMI PLURIENNALI DI ATTUAZIONE)

1. L'obbligo di formazione del programma pluriennale di attuazione dello strumento urbanistico generale è comunque sospeso sino alla data di entrata in vigore della legge regionale di cui all'articolo 20 della legge 30 aprile 1999, n. 136.
2. I comuni che alla data di entrata in vigore della presente legge sono dotati di un programma pluriennale di attuazione hanno facoltà di revocarlo o di mantenerlo fino alla scadenza.

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